Campione d'Italia, la Procura di Como: "No alla riapertura del Casinò"

Rinnovata la richiesta di fallimento

Campione d'Italia

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Campione d'Italia (Como), 22 marzo 2019 - «La possibile riapertura della Casa da gioco, e della relativa attività, non appare un’ipotesi percorribile». Con questa premessa, la Procura di Como ha rinnovato la richiesta di fallimento del Casinò di Campione. Il provvedimento fa seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, che l’11 marzo ha dichiarato la nullità del decreto di fallimento emesso dal Tribunale di Como a luglio dello scorso anno, rimettendo le parti davanti allo stesso Tribunale di Como. Il Tribunale Civile in composizione collegiale - Paola Parlati, Marco Mancini e Alessandro Petronzi - ha fissato l’udienza al 13 maggio, ma nel frattempo l’istanza presentata dal procuratore capo di Como, Nicola Piacente, e dal sostituto Pasquale Addesso, ha ritoccato al rialzo le cifre del passivo, portandolo a quasi 176 milioni di euro.

Una cifra che emerge dalla somma di 82 milioni di valore dei creditori insinuati il 28 gennaio, e delle insinuazioni tardive giunte entro il 1° marzo, pari ad altri 94 milioni. Un calcolo che si basa sulla nota elaborata dalla Guardia di finanza, a partire dalla quale la curatela fallimentare ha messo a punto lo stato passivo dei creditori e dei soggetti rivendicanti. Solo la Banca Popolare di Sondrio compare con 36 milioni, circa 21 milioni i crediti vantati dal Comune di Campione. Conti che configurano, come sottolinea la rinnovata istanza, «uno stato passivo configurabile come grave stato di insolvenza, ben più consistente della situazione debitoria calcolata alla data di presentazione della richiesta di fallimento, e incrementato di 42 milioni rispetto a quanto indicato nel piano di ristrutturazione presentato a luglio 2018». Contestualmente, la Corte d’Appello di Milano aveva ribadito la fallibilità del Casinò. Quindi la Procura, ora ha chiesto al Tribunale Fallimentare di riassumere la causa iscritta nel 2018, ma in alternativa viene formulata una nuova richiesta. Per ciò che attiene alle argomentazioni, comprese le regole statutarie, la rinnovata istanza fa riferimento a quanto già rappresentato nella precedente fase, allegando il lavoro già fatto di ricostruzione delle legislazioni, e della analisi di bilanci, e aggiornando alle attuali condizioni dello stato passivo.