Acerbi assolto, il giudice: “Nessuna prova dell’insulto razzista a Juan Jesus”. Il calciatore brasiliano posta foto con il pugno alzato

La decisione del giudice Gerardo Mastrandrea. Il difensore dell’Inter rischiava una squalifica di 10 giornate. La moglie: “Ora sciacquatevi la bocca”. Il Napoli: “Siamo basiti”

Roma, 26 marzo 2024 – Nessuna prova di insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus. Il giudice sportivo della Serie A ha assolto Francesco Acerbi. Quindi nessuna punizione per il giocatore dell’Inter. Acerbi rischiava una squalifica di almeno di 10 turni.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha "ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata".

La scelta è motivata dal fatto che, anche se Acerbi non ha "disconosciuto” l'offesa, ma il suo “contenuto discriminatorio ...senza che per questo venga messa in discussione la buona fede” di Juan Jesus “risulta essere stato percepito dal solo calciatore ‘offeso’, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”.

Juan Jesus e Francesco Acerbi (a sx). A dx il pugno chiuso postato dal calciatore brasiliano
Juan Jesus e Francesco Acerbi (a sx). A dx il pugno chiuso postato dal calciatore brasiliano

"Ora sciacquatevi la bocca!", ha scritto la moglie del difensore dell’Inter, Claudia Scarpari, sui suoi profili social.

Il calciatore brasiliano ha invece reagito cambiando la foto del profilo Instagram con un’immagine di un pugno chiuso, in alto, che rievoca le battaglie contro il razzismo del Black Power, di Tommie Smith e John Carlos sul podio dei Giochi di Messico 1968 con il pugno chiuso. E ripreso anche, negli anni recenti, dalle manifestazioni del Black Lives Matter.

Il commento del Napoli: “Siamo basiti”

"Io sto con Juan Jesus. Il signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la "giustizia" sportiva, essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente. Non è ragionevole pensare che abbia capito male. Il principio di maggiore probabilità di un evento, ampiamente visibile dalla dinamica dei fatti e dalle sue scuse in campo, che nella giustizia sportiva è preso in considerazione, scompare in questa sentenza. Restiamo basiti". Questa la dura presa di posizione del Napoli.

Il comunicato integrale

"Il Giudice Sportivo,

Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus; Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR;

Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;

Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del Comunicato Ufficiale N. 198 Del 26 marzo 2024 198/621 calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un’interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;

Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale; Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata P.Q.M. di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".

è arrivato su WhatsApp

Per ricevere le notizie selezionate dalla redazione in modo semplice e sicuro

Continua a leggere tutte le notizie di sport su