Ruby bis, condannati Fede e Minetti. Corte: "Attività escort contrasta con dignità"

Queste le motivazioni alla condanna dell'ex direttore del Tg4 e dell'ex consigliera regionale

Emilio Fede e Nicole Minetti

Emilio Fede e Nicole Minetti

Milano, 18 luglio 2018 - "L'attività delle 'escort', ancorché scelta deliberatamente e liberamente, risulta proprio porsi in contrasto con la tutela della dignità della persona umana" protetta dalla norma che punisce la "agevolazione della prostituzione". Ecco quanto ha scritto la Corte d'Appello che ha condannato, riducendo lievemente le pene, l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede e l'ex consigliera regionale Nicole Minetti per il caso Ruby bis, rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e a 2 anni e 10 mesi, nel processo d'appello 'bis' sul caso cosiddetto 'Ruby bis' con al centro l'accusa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Eì' stata dunque respinta la questione di illegittimità costituzionale della legge Merlin posta dalle difese, accolta invece dai giudici di Bari nel caso Tarantini.

La Corte d'Appello di Bari, che aveva mandato gli atti alla Consulta, aveva ritenuto 'non manifestamente infondata' la questione di costituzionalita' relativa al favoreggiamento della prostituzione nei confronti delle escort. L'ipotesi dei magistrati pugliesi, impegnati nel procedimento che vede coinvolto anche Silvio Berlusconi, era che la legge Merlin potesse "essere lesiva del diritto alla libera sessualita' autodeterminata" e contraria al "principio di laicita' dello Stato, di tassativita' e determinatezza e con il principio della tutela della libera iniziativa economica privata". I giudici milanesi invece, di fronte alla stessa questione di costituzionalita', scelgono una strada opposta, sottolineando che "il bene protetto dalla normativa viene individuato nella tutela della dignita' della persona esplicata attraverso l'attivita' sessuale, insuscettibile di essere oggetto di contrattazione o di atti aventi rilevanza patrimoniale o fonte di di vantaggi patrimoniali per chi intenda approfittarne". In questa prospettiva, "diviene irrilevante l'atteggiamento soggettivo della prostituta e, di conseguenza, sia la sua eventuale adesione al compimento di atti prostitutivi, sia, ancor piu', la sua scelta di fare del compimento degli atti sessuali dietro corresponsione di un prezzo o di una attivita' professionale o comunque una scelta di vita".

Nelle motivazioni della sentenza, si legge inoltre che Nicole Minetti "in qualita' di fiduciaria di Silvio Berlusconi, operava come intermediatrice tra lui e le ragazze per l'assegnazione degli appartamenti di via Olgettina e per il pagamento delle utenze o anche per l'elargizione di ulteriori somme di denaro, con la consapevolezza che tali condotte erano funzionali a rendere piu' efficiente il sistema prostitutivo in atto e a consentirne la perpetuazione". Per l'ex consigliera regionale, accusata del favoreggiamento della prostituzione di sette ragazze, era venuta meno una parte degli episodi contestati con le formule "per non aver commesso il fatto" e "perche' il fatto non sussiste", tra cui i casi relativi a Raissa Skorkina e Lisney Barizonte. Quanto all'ex direttore del Tg4, i giudici spiegano di non avergli concesso le generiche, nonostante l'incensuratezza, per la "gravita' delle sua condotta realizzata nei confronti di una pluralita' di ragazze e sorretta da un intenso dolo, evidenziato dalla programmatica pianifcazione delle condotte". 

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