NICOLA PALMA
Cronaca

L’espulsione a ostacoli. L’ordine mai rispettato e il trasferimento al Cpr. Ora lo stop dei giudici

Algerino portato al centro di Torino nel 2022 dopo una denuncia a Milano. Poi la richiesta di documenti al Consolato e la proroga del trattenimento. Adesso il verdetto della Cassazione: illegittima la permanenza prolungata.

di NicolaPalma

Il primo ordine di allontanamentodal territorio nazionale risale al 2018. Ignorato. Poi ne è arrivato un altro, datato 2022, che è finito sub judice, con sentenza definitiva arrivata qualche giorno fa. La storia esaminata di recente dalla Corte di Cassazione, a sei anni dal provvedimento iniziale, racconta bene quanto sia complesso portare a termine una procedura di espulsione e quanto a volte burocrazia e cavilli legali possano ritardare e rendere tortuosa la definizione di vicende umane e giudiziarie già intricate. Il caso riguarda il quarantasettenne algerino Athmane Nadir I., che nel 2011 finisce tra i cinquanta indagati dell’operazione "Pit Stop" del commissariato Mecenate, che smantella una banda di ladri specializzati in furti con il trucco della gomma bucata.

Il 3 maggio 2018, il nordafricano ricompare a Piacenza: il prefetto ne decreta l’espulsione, e contestualmente il questore gli recapita un ordine di allontamento dal territorio nazionale. Tradotto: I. ha sette giorni per espatriare. Inutile dire che il diretto interessato, come quasi sempre capita in questi casi, resta in Italia. Il 23 maggio, gli investigatori della Squadra mobile di Milano bloccano lui e il connazionale quarantatreenne Abdennour M. mentre stanno bucando gli pneumatici di due macchine parcheggiate. I poliziotti non sono lì per caso: si sono appostati in via Traiano dopo le segnalazioni dei residenti su una serie di colpi con la medesima tecnica. Quella in cui I. è specializzato: gomma forata e blitz in macchina mentre il proprietario sta sostituendo lo pneumatico. A valle delle procedure di identificazione (che fanno emergere ben 41 alias legati a quelle impronte digitali) e dei successivi approfondimenti dell’Ufficio immigrazione, a I. viene recapitato un nuovo decreto di espulsione, stavolta firmato dal prefetto Renato Saccone "in ragione dell’inottemperanza" al primo provvedimento; e il questore Giuseppe Petronzi dispone contestualmente il trattenimento nel Cpr di Torino, in vista del rientro in patria.

A questo punto, la partita si sposta nel capoluogo piemontese. Il 27 maggio 2022, il giudice di pace convalida la misura di via Fatebenefratelli. L’11 giugno, la Questura di Torino invia una richiesta di identificazione e di rilascio del lasciapassare al Consolato generale d’Algeria di via Rovello. Nove giorni dopo, arriva l’istanza di proroga del trattenimento di I., in quanto "l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità" e "l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio" stanno incontrando "gravi difficoltà". Il legale dell’algerino si oppone, sottolineando che la proroga è possibile "solo nel rispetto rigido delle condizioni legislativamente imposte" e sostenendo che l’attività istruttoria della Questura si sarebbe limitata a "una sola richiesta di identificazione all’Autorità consolare algerina inviata l’11 giugno, vale a dire 18 giorni dopo l’ingresso e 8 giorni lavorativi prima dell’udienza di convalida". Il 22 giugno, il giudice di pace dà il via libera alla proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il motivo? "La pubblica amministrazione non può sollecitare le autorità straniere in ossequio ai principi che regolano i rapporti tra Stati sovrani, rilevato che lo straniero ostacola la propria identificazione" e considerato che "non risulta alcuna impugnazione relativa a entrambi i decreti di espulsione".

Adesso è arrivata la decisione della Cassazione. I giudici hanno accolto il ricorso, spiegando che il giudice di pace, pur di assenza delle impugnazioni, avrebbe dovuto in ogni caso verificare le condizioni di legittimità dei provvedimenti, visto che riguardano direttamente la "privazione della libertà personale". Conclusione: verdetto annullato senza rinvio. E ora?