Legge anti-moschee, altolà del Tar della Lombardia

Gli atti trasmessi alla Consulta. "Ostacolo alla libertà di culto"

La moschea pensata per lo scalo Farini dall'archistar ed ex assessore Stefano Boeri

La moschea pensata per lo scalo Farini dall'archistar ed ex assessore Stefano Boeri

Milano, 24 agosto 2018 - «Stabilendo che, in assenza o comunque al di fuori delle previsioni del Piano delle attrezzature religiose, non sia consentita l’apertura» di alcun luogo di culto, «si determina un ostacolo di fatto al libero esercizio» garantito dalla Costituzione. Questo perché «la possibilità di esercitare collettivamente e in forma pubblica i riti non contrari al buon costume (...) viene a essere subordinata alla pianificazione comunale e, quindi, al controllo pubblico». Lo ha messo nero su bianco il Tar della Lombardia che, nell’ambito del giudizio su un ricorso dell’associazione culturale Madni contro lo stop del Comune di Castano Primo alla costruzione di una moschea in paese, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale di un articolo della legge regionale lombarda del 2015. E ha rimesso gli atti alla Consulta, che dovrà valutare se la norma di Palazzo Lombardia sia o meno in contrasto con gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione.

L’associazione Madni aveva presentato il ricorso dopo l’annullamento del permesso di costruire rilasciato nel gennaio 2016. Il Tar respinge in parte il ricorso dell’associazione e motiva la decisione in favore del Comune che - carte alla mano – ha rispettato la legge regionale. Solleva però dubbi sull’articolo 72 della legge regionale, quando stabilisce che «in assenza o comunque al di fuori delle previsioni del Piano delle attrezzature religiose» dei Comuni «non sia consentita l’apertura di alcuna attrezzatura religiosa». Secondo i giudici amministrativi «la libertà di esercizio collettivo del culto, assicurata dall’articolo 19 della Costituzione, non può risentire in termini così stringenti della programmazione urbanistica». Una disposizione «eccedente» rispetto all’obiettivo di regolamentare le aperture, «in modo tale da far emergere anche la violazione dei fondamentali canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione posti dall’articolo 3 della Costituzione». Inoltre, scrive il Tar, «il trattamento riservato alle attrezzature religiose appare del tutto ingiustificato e discriminatorio rispetto a quello riservato ad altre attrezzature comunque destinate alla fruizione pubblica», come ad esempio una scuola privata. La controversia affonda le radici nell’ottobre 2013, quando l’associazione creata da fedeli islamici compra l’immobile. Il permesso di costruire viene rilasciato a gennaio 2016. Quando l’associazione comunica l’inizio dei lavori nascono però i primi dubbi sulla legittimità della destinazione dell’edificio. Il Comune fa marcia indietro, annulla il permesso e nasce la controversia. Ora la parola passa alla Consulta.

 

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