"Autovelox di viale Testi, multe illegittime"

Il giudice di pace annulla due verbali per eccesso di velocità: secondo il Codice della Strada non è un’arteria urbana a scorrimento

La segnaletica orizzontale e verticale dell’autovelox di viale Testi

La segnaletica orizzontale e verticale dell’autovelox di viale Testi

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Milano - Due multe da autovelox annullate perché la strada in questione, viale Fulvio Testi, non ha le caratteristiche di "strada urbana di scorrimento". La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi e apre un percorso giurisprudenziale finora inedito a Milano. Abbiamo più volte dato conto dei ricorsi vinti da automobilisti per sanzioni prese proprio lungo l’arteria che porta verso l’hinterland nord, ma in quei casi i giudici erano sempre stati chiamati a pronunciarsi sulla mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per sanzionare gli eccessi di velocità. Stavolta, invece, il quesito posto da una conducente, assistita dall’avvocato Barbara Legnani, è andato alla radice della questione: l’autovelox poteva essere installato in una strada come viale Testi? No, secondo il giudice Simona Brusamolino, che il 18 marzo scorso ha accolto l’istanza della donna. A questo punto, urge un passo indietro. Il 27 settembre 2019, l’automobilista riceve due ordinanze della Prefettura che le ingiungono di pagare 273,50 euro, "a seguito del rigetto dei ricorsi dalla stessa presentati avverso due verbali di accertamento di infrazione". Meno di tre mesi dopo, il 12 dicembre, la donna presenta ricorso. Nello specifico, l’avvocato Legnani contesta "la qualificazione ad opera del prefetto del tratto stradale interessato come strada urbana a scorrimento, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, e in particolare per mancanza di banchina pavimentata a destra, marciapiede e aree di sosta". Dal canto loro, i tecnici di Palazzo Diotti precisano che viale Testi è qualificata "strada urbana di scorrimento" sin dal 2000 e che nel 2003 l’allora prefetto Bruno Ferrante "ha autorizzato l’installazione di dispositivi di rilevamento della velocità per contrastare il fenomeno dell’infortunistica stradale".

Sì, perché quell’arteria (così come tante altre in città) presenta, secondo corso Monforte, "condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati". E le caratteristiche previste dall’articolo 2 del Codice della Strada? È vero, la tesi, che alcune mancano, ma nella valutazione vanno ricomprese anche le "caratteristiche funzionali delle strade", come consentito "da direttive del Ministero dei Lavori pubblici". Non la pensa così il giudice Brusamolino, che ha scelto l’interpretazione letterale dell’articolo 2: se la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni semaforizzate sono citate come "elementi eventuali", la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta costituiscono "elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento". Di conseguenza, "la multa irrogata per eccesso di velocità ed elevata tramite autovelox, senza la necessaria contestazione immediata, è pertanto nulla quando difetta la prova che la rilevazione dell’infrazione sia avvenuta su di una “strada urbana a scorrimento“, munita delle caratteristiche stabilite dal Codice della Strada". Conclusione: sanzioni revocate. "Sono molto soddisfatta – commenta l’avvocato Legnani – perché si tratta di una decisione a suo modo storica: vediamo come andrà in Appello".  

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