Morto per amianto. Il Tar: risarcire la moglie

Brescia, il carabiniere si era occupato dello sgombero di eternit. Ora il Tribunale dà ragione alla vedova: ha diritto a chiedere la pensione

Un intervento di rimozione di amianto da un tetto

Un intervento di rimozione di amianto da un tetto

Brescia, 1 marzo 2021 - Decenni prima, quando era operativo nell‘Arma dei carabinieri, si era a lungo occupato di sgomberare costruzioni abusive cariche di eternit, aveva respirato fibre di amianto, poi una volta in congedo aveva sviluppato un cancro ai polmoni fulminante e letale. La vedova si era rivolta alla Difesa per la pensione privilegiata che spetta ai militari – in questo caso agli eredi – deceduti per patologie legate al servizio, ma si era vista rispondere picche.

Ora però il Tar ha riabilitato la sua domanda e ha obbligato il Ministero a rivedere la pratica: quel rigetto è "viziato per violazione di legge, difetto di motivazione e contraddittorietà, deve essere annullato" hanno decretato i giudici di Brescia, che hanno accolto il ricorso della signora. In servizio dal 1946 al 1977, il maresciallo maggiore morì improvvisamente nel dicembre 2015 per mesotelioma maligno sarcomatoso pleurico, malattia che gli era stata diagnosticata il mese precedente. La moglie – ad assisterla, gli avvocati Carlo Beltrani e Alessandra Levito Negrini – nel febbraio 2016 aveva chiesto la pensione evidenziando il nesso di causalità tra malattia e attività del marito. La Difesa aveva cestinato l‘istanza sostenendo che il maresciallo non si era congedato per malattia, la domanda era stata presentata oltre il termine massimo dei cinque anni dal congedo. E la sua patologia non sarebbe a lunga latenza.

Un errore, ritiene il Tar. Il Ministero per decidere si è appoggiato a un parere della commissione medica ospedaliera di Milano del 2016 "quantomeno contraddittorio", hanno scritto i giudici, "si è conformato, richiamandolo solo nella parte di interesse e assumendo ai fini della decisione una qualificazione della malattia palesemente in contrasto con le conoscenze da tempo non solo condivise dalla comunità scientifica, ma di patrimonio comune". La Corte Costituzionale ha sentenziato che laddove la malattia insorga dopo i cinque anni dal congedo, la finestra temporale per presentare domanda di pensione privilegiata debba datarsi dall‘insorgenza della stessa.