
Stop alla multa all’espulso: "Non bastano 22 giorni"
Bastano 22 giorni a un detenuto appena scarcerato per ottemperare all’ordine di espulsione? È la domanda che i giudici della Cassazione pongono al giudice di pace nell’annullare la sanzione da 7mila euro comminata a un cittadino straniero per essere rimasto in Italia nonostante il provvedimento in corso. Di conseguenza, il caso del trentenne B.D. dovrà essere riesaminato. Andiamo per ordine. Il 19 aprile 2018, l’uomo, rimesso in libertà dopo un periodo trascorso in cella, riceve la notifica di un ordine di espulsione firmato dal questore di Genova.
Meno di un mese dopo, l’11 maggio, viene controllato dalle forze dell’ordine, che inseriscono il suo nome in banca dati e scoprono quella misura pendente, evidentemente non eseguita. A quella violazione segue la multa comminata dal giudice di pace di Milano, contestata per punire il reato previsto dall’articolo 14 comma 5-ter del decreto legislativo 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione): " Si applica la multa da 6mila a 15mila euro se l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13, comma 5". Che a sua volta recita: "Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni". Una decisione bocciata con rinvio dalla Suprema Corte. Perché? "Il giudice di merito, nell’escludere l’allegazione, da parte dell’imputato, di un giustificato motivo dell’inottemperanza all’ordine di espulsione, sia incorso in un deficit motivazionale", la premessa della Cassazione.
E ancora: "Il giudicante, infatti, ha omesso di considerare se, nella specie, non potesse ravvisarsi un giustificato motivo correlato all’esigenza, per un soggetto straniero appena scarcerato come D. di fruire di un tempo congruo per attrezzarsi, reperendo le risorse necessarie al fine di ottemperare all’ordine del questore, e se potesse stimarsi, al tal fine, congruo un periodo di 22 giorni, tale essendo l’intervallo temporale intercorso tra la notifica dell’ordine di espulsione (19 aprile 2018) e il controllo subìto dall’imputato (11 maggio 2018). Del resto, hanno aggiunto gli ermellini, ci sono due pronunciamenti del 2019, "cui il collegio intende dare continuità", che si sono espressi proprio sulla "necessità di valutare l’adeguatezza del tempo a disposizione per l’intimato, al fine di poter ravvisare o meno, nel caso concreto, il giustificato motivo dell’inottemperanza".
Nicola Palma