Milano, ex asilo occupato: zero condanne

Uno si presentò "ad occupazione già avvenuta", uno "dopo il lavoro". Un’altra andò "soltanto a vedere per curiosità"

Occupazione ex asilo

Occupazione ex asilo

Milano, 22 gennaio 2019 - Uno si presentò «ad occupazione già avvenuta, uno «dopo il lavoro». Un’altra andò «soltanto a vedere per curiosità», altri due si palesarono nello stabile rispettivamente al pomeriggio e la mattina dopo. In sintesi, i cinque, secondo quanto stabilito dai processi, non parteciparono materialmente all’occupazione dell’ex scuola materna privata di via San Calocero 8, ma arrivarono in momenti successivi. Conseguenza: tutti assolti dal reato di invasione di edifici, come ha sancito la Cassazione a conferma dei precedenti verdetti di primo e secondo grado.

Si chiude così la vicenda processuale dei cinque imputati per il raid abusivo nell’edificio a due passi dalla Darsena, di proprietà della onlus lecchese «Casa dei ragazzi». Il 10 dicembre 2015, un gruppo di studenti che aveva appena partecipato a un corteo per commemorare l’imminente anniversario della strage di piazza Fontana fa ingresso nel palazzo (disabitato dall’ottobre del 2014), cambia la serratura e dà vita al collettivo Zip, acronimo che sta per «Zona indipendente politica».

Ne nasce un centro sociale con giovani provenienti da diverse zone della città, vicini a Rete Studenti e Zam. L’esperienza va avanti fino all’estate del 2016, quando la polizia sgombera i locali a seguito della denuncia presentata dalla proprietà: alcuni occupanti provano a resistere salendo sul tetto, la protesta va avanti per circa un’ora non senza momenti di tensione con gli agenti in assetto antisommossa. Alla sbarra finiscono in cinque, di età compresa tra 20 e 37 anni, denunciati dalla Digos e accusati dal pm Piero Basilone di occupazione abusiva. In primo grado arriva l’assoluzione «per non aver commesso il fatto». Verdetto confermato in appello. E il 14 novembre (le motivazioni sono state rese pubbliche ieri) la Suprema Corte ratifica la decisione di secondo grado, respingendo il ricorso della Procura.

Secondo i giudici, «per rispondere del delitto in esame a titolo concorsuale, anche a prescindere dal momento in cui sia posta in essere la condotta materiale di “invasione” – si legge nella sentenza –, è necessario che risulti condiviso il dolo specifico che caratterizza la fattispecie e che è integrato dalla consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene unitamente alla finalità di occuparlo ovvero di trarne altrimenti profitto». Fuori di legalese: al di là dei tempi di entrata in un bene che appartiene ad altri, va valutato se le persone coinvolte condividano o meno «l’intento e la finalità perseguita dai “primi” occupanti». Ecco la conclusione della Cassazione: «Pur essendo discutibile l’affermazione (dei giudici d’appello, ndr) secondo cui, sul piano oggettivo, non sarebbe in nessun caso configurabile una condotta di occupazione laddove essa sia posta in essere successivamente alla “prima invasione”, è certamente corretto, in diritto, escludere la configurabilità del reato laddove non ci sia prova della condivisione (ovvero della successiva “adesione”) al fine che ha animato i primi occupanti».

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