Stretta sulle moschee, la Consulta boccia la Lombardia

Giudicate incostituzionali due norme regionali: violata la libertà di culto. Salvini ironico: non si sente il bisogno di un’altra Corte islamica

Fedeli mussulmani pregano in piazza Duomo a Milano

Fedeli mussulmani pregano in piazza Duomo a Milano

Milano, 6 dicembre 2019 - La Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza relativa agli spazi per le moschee e altri luoghi religiosi. Secondo la Consulta, la libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare.

Pertanto, quando disciplina l’uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposte a questa esigenza e non può comunque ostacolare l’insediamento di attrezzature religiose. Immediata la reazione alla sentenza da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha affermato: «Reciprocità e rispetto delle nostre leggi e regole, per aprire moschee e altri luoghi di culto, chiediamo troppo? Non si sente certo il bisogno di un’altra Consulta islamica». Mentre il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook, dopo aver premesso di non conoscere «nel dettaglio le motivazioni della Consulta sulla nostra legge, che studieremo a fondo», si dice certo che «la norma regionale intende contrastare chi non rispetta le regole e afferma e persegue i principi della sicurezza dei cittadini». Per il sindaco di Milano, Beppe Sala, invece, «la cosa chiara è che la Costituzione va rispettata. Questa cosa viene espressa in maniera molto chiara» e quindi la Regione Lombardia deve riscrivere la legge, «rimediare a questo chiamiamolo errore, in realtà è qualcosa di diverso perché è una delle tante modalità di ottenere consenso politico».

La Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal Tar della Lombardia e, conseguentemente, ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda (legge 12/2005) dalla legge regionale n. 2 del 2015. La prima poneva come condizione per l’apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l’esistenza del Piano per le attrezzature religiose (Par). In base alla seconda disposizione dichiarata incostituzionale, il Par poteva essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (Pgt).