Uccise Dalla Chiesa, vuole lo sconto: "In carcere trattamento inumano"

Il killer Madonia chiede, la Cassazione ordina: esaminate la domanda

Carlo Alberto Dalla Chiesa (Ansa)

Carlo Alberto Dalla Chiesa (Ansa)

Milano, 16 luglio 2017 - C'era anche lui in sella a uno dei due motorini che la mattina del 30 aprile 1982 affiancarono la Fiat 132 che stava portando Pio La Torre nella sede del Pci di Palermo: decine di colpi esplosi in corsa per uccidere il padre della legge sulla confisca dei patrimoni ai mafiosi e il suo autista Rosario Di Salvo. Sempre lui a imbracciare il kalashnikov la sera del 3 settembre 1982 in via Carini: una raffica di proiettili per ammazzare il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Ancora lui a far detonare, con un telecomando a distanza, i 75 chili di esplosivo stipati in una Fiat 126 verde il 29 luglio 1983: deflagrazione fatale per Rocco Chinnici, il padre del pool antimafia di Falcone e Borsellino, il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere di condominio Stefano Li Sacchi. Senza dimenticare l’omicidio del vicecapo della Squadra mobile Ninni Cassarà e il fallito attentato al giudice Giovanni Falcone all’Addaura.

Tutte azioni portate a termine, secondo le sentenze, dal killer Antonino Madonia, secondogenito classe ’52 del boss di Resuttana Francesco e alleato del clan dei Corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Dietro le sbarre senza soluzione di continuità dall’inizio degli anni ’90, ora Madonia chiede allo Stato una riduzione di pena per essere stato trattato a suo dire in modo inumano in alcuni degli istituti di pena in cui è stato recluso. L’istanza, risalente al 2014, emerge da una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa che l’ha ritenuta quantomeno degna di essere vagliata dal magistrato di sorveglianza di Milano. Torniamo indietro, a tre anni fa. Il 13 settembre Madonia, detenuto al carcere di Opera, chiede di poter usufruire dell’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 2014 per rispondere alle ripetute condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sul tema delle carceri sovraffollate. Un articolo che prevede, in caso di violazioni accertate, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari a un giorno per ogni 10 durante il quale il richiedente ha subìto il pregiudizio o in alternativa 8 euro di risarcimento per ogni giorno passato in condizioni incompatibili con i dettami della Cedu. Nella lunga e dettagliata istanza, Madonia cita soprattutto, come ricostruito dalla Cassazione, "i periodi di reclusione trascorsi presso la casa circondariale dell’Asinara dal 1993 al 1997 e la casa circondariale di Cagliari dal 1997 al 1998"; per il resto, il boss dà atto della maggiore "vivibilità" delle celle delle altre carceri (Ascoli Piceno, Novara, Rebibbia e Opera dal 2008), ricordando però "che la detenzione è stata aggravata dal regime speciale ex 41-bis (il carcere duro per i mafiosi, ndr)".

Il 18 novembre 2014, il magistrato di sorveglianza rispedisce al mittente la richiesta, sostenendo che alla base avrebbe dovuto esserci "l’attualità del pregiudizio". Madonia si oppone, e il 10 dicembre 2014 l’impugnazione viene girata alla Cassazione. Due anni e mezzo dopo, ecco la decisione. Innanzitutto, per la Corte il giudice di prima istanza si è pronunciato "su reclamo proposto da detenuto diverso da Madonia", visto che non corrispondono né date né contenuto. Nel merito, poi, i giudici evidenziano che "l’attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda riparatoria". Fuori dal legalese: il mafioso può chiedere sconti di pena o risarcimenti anche per il passato. Conclusione: "Rimessione degli atti al magistrato di sorveglianza di Milano affinché esamini il merito della domanda di Madonia".

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