Brescia: bocciato dai professori, poi bocciati dal Tar

I genitori di uno studente delle superiori vincono al tribunale invocando l’illegittimità del provvedimento dopo il decreto Covid

Studenti

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Brescia, 10 settembre 2020 - "Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento". E’ uno stralcio dell’ordinanza 11/2020 che il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina firmò lo scorso 16 maggio. Un provvedimento che, di fatto, garantiva la promozione anche agli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza in tutte le materie con due sole eccezioni. Troppo rilevante l’impatto dell’emergenza sanitaria e del conseguente ricorso alla didattica a distanza per un’applicazione “ordinaria“ dei criteri di valutazione. 

Proprio sulla base dell’ordinanza ministeriale 11/2020 il Tar di Brescia ha recentemente accolto il ricorso dei genitori di un alunno di un liceo scientifico. Il ragazzo era stato bocciato al termine dello scorso anno scolastico dopo aver riportato insufficienze in tutte le materie tranne una. L’ordianza 11/2020 individua solo due casi per la non ammissione alla classe successiva. Il primo: i docenti del consiglio di classe non hanno alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico. 

Il secondo: nel caso di provvedimento di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Casistica in cui non rientrava lo studente oggetto del ricorso. Il collegio dei docenti infatti, come riportato nella sentenza del Tar di Brescia, ha bocciato lo studente secondo i criteri di un proprio provvedimento interno denominato “La valutazione didattica – Criteri di conduzione deli scrutini finali a.s. 2019-20“ che estende le ipotesi di non ammissione alla classe successiva, includendovi anche il caso dello studente che "abbia accumulato gravi e diffuse insufficienze nella didattica in presenza, non recuperate nemmeno parzialmente nel periodo di didattica a distanza". 

Motivazioni comprensibili, ma in contrasto con il concetto giuridico di “gerarchia delle fonti“ e infatti i giudici del Tar hanno così motivato la sentenza: "Non è consentito agli istituti scolastici, pur nell’esercizio della relativa autonomia, adottare atti in contrasto con le fonti normative che regolano l’attività didattica e segnatamente con l’ordinanza ministeriale n. 11/2020".