Tribunale Ordinario di Milano, SEZIONE 7º PENALE

Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE 7º PENALE

Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE 7º PENALE

Sentenza N. 6701/22 del 06.06.2022

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN   NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

S E Z I O N E 7º P E N A L E

in composizione monocratica Dott.ssa Ombretta Malatesta Giudice

 
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
 
nella causa penale contro
 
LOPEZ HERNANDEZ Angelo Ricardo, nato in Ecuador il 24.03.1989, residente a Pavia in via Vigna n. 5, domiciliato presso lo studio del Difensore
 
Assente
 
Difeso di fiducia dall’Avv. D’Elia Palmieri Patrizia, del Foro di  Milano, con studio in Milano in via Boscovich n. 61.
 
IMPUTATO
 
Reato p. e p. dall’art. 341 bis c.p. perché, in presenza dei pubblici ufficiali Agente scel- to DI SALVATORE lsidoro e Agente MAULU Gianmarco, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “ Porta-Genova” e  di  CONTRARES PENAFIEL Ivan Steven, TAGLIAFERRI  Annamaria Francesca in luogo pubblico, ovvero a Milano nel Parco Don Luigi Giussani, offendeva l’onore e il prestigio degli agenti, in particolare dicendo: “CHE CAZZO VOLETE DA NOI, LASCIATECI STARE STRONZI”, “CHE CAZZO   VOLETE SIETE D£I   BASTARDI”, nonché proferendo frasi ingiuriose e provocatorie in lingua spagnola e inglese come “YOUR FUCKING MOTHER”.
 
ln Milano, in data 12.09.2020.

 

Evidenziata la parte offesa in Ag. Sc. DI SALVATORE  Isidoro  e  Agt. MAULU Gianmarco in servizio presso la Questura di Milano.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede
Il Difensore dell’imputato chiede.
 
P.Q.M.
Visti gli artt. 438, 442 in relazione all’art. 533 c.p.p., 535 c.p.p.
dichiara
LOPEZ HERNANDEZ Angelo Ricardo responsabile del reato a lui ascritto e, concesse a suo favore le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito prescelto, lo
condanna
alla pena finale di mesi 2 giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
 
Visti gli artt. 163 e ss c.p.
concede
a suo favore il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola, a titolo di riparazione del danno, alla pubblicazione a spese dell’imputato, per estratto della sentenza per giorni l sul sito internet de “ Il Giorno” - cronaca locale; pubblicazione da eseguire entro giorni 90 dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
 
Visto l'art. 175 c.p.,
concede
il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati e non per ragioni di diritto elettorale.
 
Così deciso in Milano, il 06.06.2022
 
Dott.ssa Ombretta Malatesta Giudice