Sponsorizzazione fittizia: due manager condannati

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due ex manager, condannati dal tribunale di Pavia nel 2020 per bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato le sentenze di primo grado nei confronti di P.G. e P.A.S., rispettivamente a due anni e sei mesi e tre anni e sei mesi di reclusione, per bancarotta fraudolenta distrattiva. Secondo le accuse, i due avevano contribuito alla sottrazione di 71.316 euro dalla cassa di una società del settore tessile in Lomellina, dichiarata poi fallita nel luglio 2012, agendo come "istigatori e determinatori nel reato commesso dall’amministratore unico", che era stato giudicato separatamente in quanto aveva scelto di patteggiare. I due avevano presentato ricorso in terzo grado contro la sentenza loro sfavorevole.

La distrazione di denaro dalle casse societarie, secondo le accuse che hanno portato alle condanne, sarebbe avvenuta giustificando la sottrazione con un’operazione di sponsorizzazione che in realtà per gli inquirenti era fittizia. In particolare, avrebbero distratto il denaro "con assegni e contanti provenienti dal conto corrente societario dati in pagamento di spese dell’US Legnano Calcio (estranea ai fatti) – si legge nella sentenza di Cassazione – a sua volta società in estrema difficoltà finanziaria, all’epoca". Le "somme sottratte, poi, secondo le sentenze di merito, sono state utilizzate per finalità estranee agli scopi sociali", viene ricordato nelle carte. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi dei due ex manager, condannandoli al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende. Nicoletta Pisanu