Aiuto ai coniugi separati

Regione Lombardia ha approvato nel 2014 la legge chiamata “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio in particolare con figli minori”.

Milano, 3 settembre 2017 - 

Buongiorno Maroni, sono padre di famiglia separato, con uno stipendio da 700 euro al mese e un affitto di 650: secondo lei si può vivere? Michele

Gentile Michele, Regione Lombardia ha approvato nel 2014 la legge chiamata “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio in particolare con figli minori”. Serve per dare un aiuto a chi, dopo una rottura dei legami matrimoniali, subisce problemi economici e deve fare i conti con le stesse risorse prima riferite ad un solo nucleo familiare e ora frazionate tra  i diversi componenti della famiglia. Le risorse vengono assegnate alle Asl in base al numero di domande pervenute e di separazioni e divorzi effettivi registratisi nel territorio di ogni Asl, riferiti all’ultimo censimento Istat. In particolare, la legge aiuta il genitore a pagare l’affitto della casa. Il contributo, erogato dalla Agenzia  di Tutela del Territorio, è calcolato sulla base del canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Il contributo riconosciuto è differenziato ed è pari al 30% del totale  per immobili a canone calmierato/concordato, per un importo non superiore a 2.000 euro; al 30% del canone  di locazione a prezzi di mercato annuo per un importo  non superiore a 3.000 euro. Possono accedere a questi contributi genitori separati, o divorziati, che soddisfano i seguenti requisiti: non risultano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o divorzio, o comunque non hanno la disponibilità della casa in cui risiedono i figli; sono intestatari di contratto di locazione, hanno l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento  per i figli in base a sentenza del giudice; sono residenti  in Lombardia da 5 anni continuativi; hanno un Isee  in corso di validità uguale o inferiore a 20mila euro; sono genitori, dando priorità a quelli con figli minori o figli disabili; non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni; non risultano titolari del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto, o di altro diritto reale di godimento di un’altra abitazione e non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.

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