Sentenza N. 6701/22 del 06.06.2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano S E Z I O N E 7º P E N A L E in composizione monocratica Dott.ssa Ombretta Malatesta Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa penale contro LOPEZ HERNANDEZ Angelo Ricardo, nato in Ecuador il 24.03.1989, residente a Pavia in via Vigna n. 5, domiciliato presso lo studio del Difensore Assente Difeso di fiducia dall’Avv. D’Elia Palmieri Patrizia, del Foro di Milano, con studio in Milano in via Boscovich n. 61. IMPUTATO Reato p. e p. dall’art. 341 bis c.p. perché, in presenza dei pubblici ufficiali Agente scel- to DI SALVATORE lsidoro e Agente MAULU Gianmarco, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “ Porta-Genova” e di CONTRARES PENAFIEL Ivan Steven, TAGLIAFERRI Annamaria Francesca in luogo pubblico, ovvero a Milano nel Parco Don Luigi Giussani, offendeva l’onore e il prestigio degli agenti, in particolare dicendo: “CHE CAZZO VOLETE DA NOI, LASCIATECI STARE STRONZI”, “CHE CAZZO VOLETE SIETE D£I BASTARDI”, nonché proferendo frasi ingiuriose e provocatorie in lingua spagnola e inglese come “YOUR FUCKING MOTHER”. ln Milano, in data 12.09.2020. Evidenziata la parte offesa in Ag. Sc. DI SALVATORE Isidoro e Agt. MAULU Gianmarco in servizio presso la Questura di Milano. CONCLUSIONI DELLE PARTI Il Pubblico Ministero chiede Il Difensore dell’imputato chiede. P.Q.M. Visti gli artt. 438, 442 in relazione all’art. 533 c.p.p., 535 c.p.p. dichiara LOPEZ HERNANDEZ Angelo Ricardo responsabile del reato a lui ascritto e, concesse a suo favore le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena finale di mesi 2 giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 163 e ss c.p. concede a suo favore il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola, a titolo di riparazione del danno, alla pubblicazione a spese dell’imputato, per estratto della sentenza per giorni l sul sito internet de “ Il Giorno” - cronaca locale; pubblicazione da eseguire entro giorni 90 dal passaggio in giudicato della presente pronuncia. Visto l'art. 175 c.p., concede il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito su richiesta dei privati e non per ragioni di diritto elettorale. Così deciso in Milano, il 06.06.2022 Dott.ssa Ombretta Malatesta Giudice