Multe notificate dopo i 90 giorni, il Tribunale: "Verbale annullato"

I giudici danno ragione all’automobilista. C’è il rischio precedente di MARIO CONSANI e NICOLA PALMA

Un'immagine generica di polizia locale di Milano (Newpress)

Un'immagine generica di polizia locale di Milano (Newpress)

Milano, 13 marzo 2016 - La preoccupazione di Palazzo Marino sta tutta in quella frase a fine delibera di Giunta: «Stante il numero elevato di controversie pendenti in cui è sollevata analoga eccezione, è interesse dell’amministrazione comunale ottenere la cassazione della sentenza». Sì, perché il verdetto emesso dal Tribunale civile il 10 novembre 2015 rischia di diventare precedente non di poco conto per piazza Scala (e le sue casse soprattutto). In ballo ci sono tutte quelle multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox e notificate ben oltre i 90 giorni prescritti dall’articolo 201 del Codice della Strada. Contravvenzioni a scoppio ritardato. La vicenda è nota. Ecco le tappe. Nel marzo del 2014, il Comune installa gli occhi elettronici lungo sette arterie della città. Prime settimane da tregenda per gli automobilisti disattenti o semplicemente indisciplinati: una pioggia di sanzioni li travolge, più di 7mila giornaliere all’inizio (oggi sono meno di 2mila). Allo stesso tempo, però, si moltiplica anche il lavoro dei ghisa chiamati a verificare materialmente la violazione – prendendo nota della targa del veicolo dalle immagini e associandola ai dati del proprietario – per poi spedire il verbale ai trasgressori. Tradotto: tempi lunghissimi, più dei tre mesi canonici. 

Piazza Scala adotta quindi un’interpretazione estensiva della norma, facendo partire il conto alla rovescia dei 90 giorni dal giorno in cui l’agente di turno visiona il fotogramma «incriminato». Modus operandi che fa sollevare più di un sopracciglio, anche in Prefettura: da Palazzo Diotti, cui i conducenti possono rivolgersi per chiedere l’annullamento della multa, parte una richiesta di chiarimenti al Ministero dell’Interno. E il Viminale risponde: «Già a far tempo dalla sentenza n.198 del 10 giugno 1996 – la nota – la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del I comma dell’articolo 201 del Codice della strada, nella formulazione all’epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine per la notificazione “comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro (dei trasgressori o degli obbligati in solido) identificazione”. Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori a superare tali limiti non possono che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne». Forte di questo parere, l’avvocato mantovano Enrico Lungarotti, “beccato” alle 4 del 25 maggio 2014 a 91 all’ora su via Palmanova (limite a 70 chilometri), impugna la sanzione davanti al giudice di pace. Il motivo? Il verbale gli è arrivato il 31 ottobre 2014. Cioè 67 giorni oltre i termini. Nel febbraio 2015, il giudice di pace annulla il verbale, «ritenendo fondata l’eccezione di tardività della notifica del verbale d’accertamento». Il Comune non ci sta e si appella al Tribunale civile. Altra sconfitta: la Sezione Prima respinge le istanze di Palazzo Marino. Che ora è all’ultima spiaggia: la Suprema Corte.

mario.consani@ilgiorno.net nicola.palma@ilgiorno.net