Milano, 12 maggio 2011 - Rigettati i ricorsi che sostengono la ineleggibilità o incandidabilità di Roberto Formigoni alla carica di governatore della Regione Lombardia alla luce del divieto del terzo mandato consecutivo. Il rigetto, non ancora motivato, è stato firmato dal collegio della quarta sezione civile della corte d’appello.
La sentenza riguarda l’impugnazione da parte di Marco Cappato e Lorenzo Lipparini della lista Bonino-Pannella delle due sentenze (9052/10 e 9053/10) con cui lo scorso 8 luglio la prima sezione civile del tribunale aveva rigettato i ricorsi di un elettore, l’avvocato Maurizio Steccanella, e del candidato presidente della lista “Movimento cinque stelle” Vito Crimi, sulla presunta ineleggibilità di Roberto Formigoni con la richiesta di dichiararne la decadenza dalla carica di presidente della Lombardia.
I ricorsi erano stati presentati anche nei confronti dell’Ufficio centrale regionale, della Regione Lombardia, del ministero dell’Interno, del ministero della Giustizia e della prefettura di Milano. Si chiedeva “la declaratoria della ineleggibilità del prof. Roberto Formigoni (...) previa impugnazione dell’atto/verbale del 22 aprile 2010 con cui l’Ufficio centrale regionale presso la corte d’appello di Milano lo ha proclamato eletto”. In sostanza, si lamentava che Formigoni ha già svolto tre mandati consecutivi e ora ha cominciato il quarto, nonostante nel 2004 una legge dello Stato abbia disposto il principio della non candidabilità dei presidenti regionali per oltre due mandati consecutivi. Si tratta di una legge quadro che non è ancora stata adottata dalla Lombardia.
Con le parole utilizzate dall’avvocato Steccanella nel ricorso, la non candidabilità e la conseguente ineleggibilità di Formigoni “discende dall’avere compiuto tre interi e consecutivi mandati da presidente in violazione degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera F della legge (statale) del 2 luglio 2004 numero 165 e della legge del 2 dicembre 1966 numero 147, nonché per falsa applicazione delle disposizioni della normativa della Regione Lombardia in materia di elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta (ovvero in presenza di omessa normativa regionale)”.
I legali di Formigoni ribattevano che la legge in questione non è retroattiva e che per rispettare il principio introdotto bisogna contare i mandati di Formigoni a partire da quello del 2005-2010. Del resto, spiegava la scorsa estate l’avvocato Luca Giuliante, anche “la legge 81 del 1993 sull’elezione diretta del sindaco prevedeva l’applicazione del principio di non più di due mandati consecutivi dall’elezione successiva alla sua entrata in vigore”.
L’avvocato dei Radicali, Simona Viola, ha commentato: “Non sappiamo se la sentenza abbia affrontato la questione nel merito, perché mancano le motivazioni. Quindi non sappiamo se la norma che vieta i tre mandati consecutivi sia operativa o meno. Potrebbe anche essere che i giudici abbiano ritenuto che Crimi avrebbe dovuto depositare il ricorso dopo la convalida degli eletti e non prima come ha fatto”.
L’avvocato di Formigoni, Luca Giuliante, ha ribattuto: “E’ una sentenza di merito. La corte si è pronunciata in favore dell’interpretazione adottata al fine di proporre candidatura di Formigoni. È legittimamente in sella, oltre ad aver raccolto il consenso degli elettori”. Un analogo ricorso dei Radicali proposto dopo la convalida degli eletti sarà discusso a giugno.
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