Separazione Tutele per i figli con gravi handicap

Marina

Martini*

Quale è la salvaguardia prevista per i figli portatori di handicap gravi nei casi di fallimento di rapporto matrimoniale? La legge ha previsto una tutela comprensibilmente rafforzata in tutti i casi in cui il figlio sia portatore di una menomazione fisica o mentale così grave da rendere impossibile, anche una volta raggiunta la maggiore età, il conseguimento di una sia pur minima autonomia economica. L’articolo 337 septies comma 2 del codice civile, infatti, equipara i figli minorenni a quelli portatori di handicap grave relativamente ai doveri contributivi che gravano sui genitori separati o divorziati. Il giudice, in questi casi, dovrà prevedere che i genitori continuino a contribuire al mantenimento del figlio e decidere sull’assegno periodico che un coniuge debba dare all’altro che convive con la prole. Anche se il figlio maggiorenne portatore di handicap grave è titolare di pensione di invalidità o accompagnamento, non dovrà essere ritenuto autonomo e permarrà comunque a carico del genitore un dovere di mantenimento o di concorso nel mantenimento. La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che, per stabilire la gravità dell’handicap cui è subordinata l’applicazione dell’articolo 337 del codice civile sopra richiamato, occorre far riferimento all’articolo 3 della legge 5292 numero 104. Il giudice della separazione o del divorzio, in base alla norma, dovrà valutare che la menomazione singola o plurima di cui il figlio sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che di relazione. Il figlio maggiorenne portatore di handicap che non ha la gravità prevista in base ai parametri sopra richiamati, non ha diritto al mantenimento e il genitore convivente non potrà chiedere un contributo a carico dell’altro. La giurisprudenza ha inoltre precisato che nei confronti dei figli maggiorenni portatori di handicap gravi trovano applicazione, nei giudizi di separazione o divorzio, anche le disposizioni in tema di visite con il genitore non convivente e di assegnazione della casa coniugale ma non quelle relative all’affido condiviso o esclusivo.

*Avvocato

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