RIBALTONE IN GALLERIA

Il Consiglio di Stato sconfessa il Tar: "sì" al ricorso di Stefanel contro l’amministrazione "La società non occupò abusivamente gli spazi". Stop all’indennizzo da 1,2 milioni di euro

di Nicola Palma

Stefanel non ha occupato abusivamente i locali della Galleria. E di conseguenza la società veneta dell’abbigliamento, ora di proprietà di Ovs, non deve versare al Comune l’indennizzo da 1,2 milioni per il periodo in cui è rimasta nel Salotto nonostante la convenzione fosse scaduta. Così hanno deciso i giudici del Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia. La sentenza ha messo fine alla battaglia legale all’ombra dell’Ottagono, l’ultima di una serie che presto potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo: quello che verrà scritto dal verdetto sul contenzioso tra Damiani e Comune per l’ex Cobianchi. Andiamo per ordine. E torniamo all’inizio del 2018, quando Stefanel, in vista della deadline (19 febbraio 2019) della concessione sottoscritta nel 2007 (a 576.900 euro l’anno), presenta a piazza Scala l’istanza di rinnovo. Una richiesta bocciata pochi giorni dopo. A quel punto, la società presenta ricorso al Tar, ma perde nel merito.

Il 17 luglio 2019, Palazzo Marino rimette a bando i locali di Stefanel: gli spazi, divisi in due lotti che misurano 95 e 473 metri quadrati, vanno rispettivamente a Longchamp (760mila euro d’affitto a fronte di una base iniziale di 175mila euro) e Damiani (875mila euro dopo un’asta deserta). Il 16 gennaio 2020, il Comune fa sapere a Stefanel di aver avviato il procedimento per il rilascio dei locali "occupati sine titulo"; e il giorno dopo comunica di aver riparametrato l’indennità di occupazione sulla base dei nuovi canoni di aggiudicazione dei due lotti. Cifra finale: "Circa 1,2 milioni". I legali di Stefanel si rivolgono nuovamente al Tar, fondando il ricorso su quattro capisaldi. Il primo: la società non ha occupato illegittimamente il Salotto. Il secondo: il rilascio dell’immobile può avvenire solo dopo il versamento da parte del Comune dell’indennità di avviamento, prevista dal contratto in caso di mancato rinnovo. Il terzo: l’indennità di occupazione è stata calcolata in maniera arbitraria. Il quarto: l’emergenza Covid ha reso inesigibile l’indennità.

Alla vigilia di Natale del 2020, arriva la decisione del Tar, che boccia in toto le istanze di Stefanel e conferma gli atti del Comune. Nei giorni scorsi il ribaltone. In sostanza, i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che fino al rilascio dell’immobile, avvenuto nel dicembre 2020, il concessionario (Stefanel) era obbligato a corrispondere "solo" il canone da 576.900 euro (peraltro "sempre regolarmente pagato"), senza prevedere la possibilità che l’affitto si tramutasse "in un’indennità di occupazione" calcolata sulla base di cifre modificate al rialzo; anche alla luce del fatto che l’articolo 3 della convenzione prevedeva un equo indennizzo (per mancato rinnovo) che non è stato versato dal Comune. Infine, a rafforzare ulteriormente le motivazioni già elencate, i giudici hanno sottolineato che il "contesto pandemico" ha reso ancor più "illegittimo" l’indennizzo: il periodo di estrema difficoltà per i commercianti, il ragionamento, avrebbe dovuto spingere il proprietario della Galleria ad adottare il principio della "revisione o riequilibrio contrattuale". Come dire: abbassare o confermare il pattuito, non aumentarlo.

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