Pure chi un lavoro non l’ha mai avuto sarà esentato dalle spese sanitarie

Erano gratis solo per i disoccupati. Il Tribunale ha accolto il ricorso di Emergency

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Rifugiati e richiedenti asilo, certamente. Ma anche milanesi (e non) che non abbiano mai avuto un lavoro regolare. Nemmeno loro - cioè gli inoccupati - d’ora in poi dovranno più pagare le prestazioni sanitarie: “privilegio“ che finora era riservato solo a quei disoccupati che il lavoro l’avevano perso. Il Tribunale ha infatti accolto un ricorso per discriminazione collettiva presentato da Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) ed Emergency (nella foto Rossella Miccio, presidente), accertando così la condotta discriminatoria di Regione Lombardia che chiede il pagamento della spesa sanitaria alle persone disoccupate se queste non hanno mai lavorato prima.

"La vicenda - fa sapere l’organizzazione fondata da Gino Strada - nasce da un orientamento del ministero della Salute che da anni pretende di distinguere tra persone disoccupate ai quali viene riconosciuta l’esenzione dal ticket e le inoccupate, cioè quelle prive di lavoro che in precedenza non avevano mai lavorato, ai quali invece l’esenzione veniva negata in base a un’interpretazione restrittiva della legge, nonostante il Consiglio di Stato avesse già affermato la parità di trattamento in un parere dello scorso luglio".

Se la richiesta discriminatoria di pagamento del ticket colpiva in particolare i richiedenti asilo e i rifugiati, di fatto riguardava però indistintamente tutti coloro che non avevano mai potuto lavorare in precedenza e si trovano ad usufruire della sanità pubblica. Ora il Tribunale ha ordinato l’eliminazione della discriminazione, accogliendo il ricorso. "Nello specifico - prosegue la nota di Emergency - la giudice ha ordinato alla Regione di attribuire il codice di esenzione a tutti i residenti disoccupati che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro".

Una prospettazione ritenuta dal giudice "ragionevole" e "condivisibile", essendo "evidente che uno straniero richiedente asilo o titolare di permesso di soggiorno per motivi non lavorativi non possa vantare un precedente rapporto di lavoro subordinato in Italia"

Il Tribunale ha anche ordinato la pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale della Regione Lombardia per almeno 30 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento. "Ad oggi la pubblicazione risulta avvenuta nella sezione “attività istituzionale“ - prosegue la nota- tuttavia non compare nell’area sanitaria sotto la specifica sezione né in altre parti dell’intera area sanitaria". Al fine di favorire opportuna conoscenza alla cittadinanza e alle Aziende sanitarie territoriali, "Regione Lombardia - conclude la nota - dovrebbe attivare, comunque, la pubblicazione nell’area del sito regionale dedicato alle esenzioni e inviare formali disposizioni a tutti i presidi sanitari locali".

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