Chiedeva i danni e tamponi gratis: niente risarcimento alla prof no vax

La docente si era rivolta al Tribunale del Lavoro di Milano pretendendo anche gli stipendi arretrati. I giudici: "Obbligo vaccinale giustificato dalla scienza e finalizzato a tutelare la scuola in presenza"

Una delle manifestazioni dei docenti contrari all’obbligo vaccinale

Una delle manifestazioni dei docenti contrari all’obbligo vaccinale

Milano - Non ha diritto ad alcun risarcimento danni, né agli stipendi persi, come non aveva diritto a tamponi pagati dal datore di lavoro, al quale ora dovrà invece pagare le spese legali: così ha deciso il Tribunale del Lavoro di Milano che ha rigettato in toto il ricorso presentato da una docente non vaccinata. Il 7 marzo aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro, senza retribuzione, per non aver aderito all’obbligo vaccinale. Pretendeva indietro gli stipendi arretrati e chiedeva al giudice di "ordinare" al dirigente scolastico "tamponi per ciascun lavoratore, al momento dell’ingresso, assumendosene il costo, in quanto strumento più idoneo e sicuro rispetto al vaccino a contrastare la diffusione del virus Sars Cov-2". In più, per "l’ingiusta discriminazione attuata nei suoi confronti", chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale e il pagamento di un "assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio".

Nel frattempo, le regole sono cambiate – i docenti e il personale scolastico sono stati riammessi a scuola con lo stipendio, anche se sono destinati a diverse mansioni perché l’obbligo resta – e la ricorrente non lavora più in quella scuola: entrambe le parti hanno avvisato del licenziamento. Tuttavia, entrando nel merito, il giudice del lavoro Maria Beatrice Gigli, oltre a dichiarare "inammissibili le richieste di condanna del datore di lavoro a effettuare tamponi a sue spese, sia in quanto superate dalla normativa sopravvenuta sia in quanto hanno evidentemente a oggetto un facere infungibile", ha sentenziato che "le argomentazioni per le quali la ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento di sospensione sono infondate".

Richiamando anche un provvedimento der Tar del Lazio, infatti, ha aggiunto che "la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi. La disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia". "L’obbligo vaccinale – si legge nella sentenza – risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria". Il diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) va bilanciato col "reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività". In conclusione, "la richiesta di reintegra nelle proprie mansioni, formulata dalla ricorrente non vaccinata, risulta non suscettibile di accoglimento, nella misura in cui renderebbe l’ambiente di lavoro non sicuro". Oltre a non essere più attuabile visto che, nel frattempo, la docente non lavora più in quella scuola.

 

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