Nove chili di droga nel negozio, ma il Tar lo riapre

Hashish e marijuana nella rivendita di skate, i giudici sospendono la chiusura di 15 giorni

Il negozio di skateboard di via Fara

Il negozio di skateboard di via Fara

Il 19 febbraio scorso, i poliziotti sono entrati nel negozio "Pleasures Skateboard" di via Fara 7, trovandoci 9,4 chili di droga (5,21 di hashish e 4,22 di marijuana) in un seminterrato e 10mila euro tra i cuscini di un divanetto. Uno dei soci della srl che gestisce la rivendita di abbigliamento e articoli sportivi è stato arrestato e messo ai domiciliari. Poco meno di un mese dopo, martedì scorso, il titolare dell’esercizio commerciale si è visto notificare dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia il provvedimento del questore Giuseppe Petronzi, che ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni (con contestuale chiusura). 

Un provvedimento adottato sulla base dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza (Tulps), che stabilisce che «il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini». Ieri, però, il presidente del Tar Domenico Giordano ha bloccato momentaneamente lo stop, accogliendo la richiesta di sospensiva cautelare presentata dal legale di «Pleasures Skateboard», l’avvocato Niccolò Vecchioni. Conseguenza immediata: il negozio ha riaperto, in attesa dell’udienza di merito in programma il 6 aprile. La linea difensiva ha puntato su un presunto «erroneo inquadramento giuridico dell’attività imprenditoriale» svolta in via Fara 7 «all’interno della categoria dei cosiddetti “esercizi di vicinato”». Secondo Vecchioni, infatti, l’ambito di applicazione dell’articolo 100 è stato sì esteso agli esercizi di vicinato dal decreto legge 14 del 2017, ma una successiva circolare di chiarimento avrebbe ristretto il campo solo ai negozi «dove viene effettuata la vendita di alcolici». 

Quindi, il ragionamento dell’avvocato, una rivendita di abbigliamento e articoli sportivi va esclusa dall’elenco delle attività potenzialmente a rischio sospensione o revoca della licenza. Ed è proprio questo aspetto ad aver spinto il Tar a concedere l’alt temporaneo: «La questione inerente l’ambito di applicazione oggettiva del potere di sospensione ex articolo 100 Tulps, esteso agli esercizi di vicinato che non effettuano somministrazione di alimenti o bevande, necessita di essere approfondita in sede collegiale». Da quell’esame verrà fuori una sentenza verosimilmente destinata a fare giurisprudenza.

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