Dentista No vax, il Tar lo salva a metà: potrà lavorare, ma non con i pazienti

Professionista pavese depennato dall’albo, ma l’avvocato: va riammesso. Farà telemedicina senza contatti diretti

Un dentista

Un dentista

Milano -  Non potrà ricevere pazienti, ma potrà avere contatti con loro da remoto per consulenze e ricette. Insomma, il dentista no vax potrà rientrare parzialmente in servizio, purché non svolga attività che prevedano il contatto con le persone. Così ha deciso ieri il Tar, accogliendo il ricorso del titolare di uno studio del Pavese e annullando l’atto di inosservanza dell’obbligo vaccinale notificatogli dall’Ats il 3 agosto nella parte in cui "non limita la sospensione alle sole prestazioni professionali che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2". Quel provvedimento ha portato come inevitabile conseguenza il depennamento del suo nome dall’albo dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, come successo a tutti i sanitari che hanno deciso di non immunizzarsi. Cosa accadrà ora? L’avvocato Carlotta Ungaretti, che difende il professionista insieme al collega Matteo Pezza, fa sapere che si metterà in contatto coi responsabili dell’Ordine per chiedere che il suo assistito venga riammesso nell’albo. In caso contrario, scatterà un nuovo ricorso per impugnare la seconda sospensione di fine dicembre. Detto altrimenti, la battaglia andrà avanti.

Stiamo , però, a quanto accaduto finora. Il dentista ha sostenuto innanzitutto che "l’imposizione dell’obbligo vaccinale, in assenza della prova delle condizioni di sicurezza e di efficacia dei vaccini in commercio nonché dell’idoneità degli stessi a ridurre i contagi da Sars-Cov-2, violerebbe la libertà di autodeterminazione". Una tesi rispedita al mittente dai giudici: "La circostanza che l’autorizzazione al commercio dei vaccini sia stata disposta in via d’urgenza e sottoposta alla condizione risolutiva della successiva trasmissione di dati clinici completi non consente di qualificare il vaccino come trattamento sperimentale, in quanto le condizioni di efficacia, di sicurezza e di qualità del farmaco sono state comunque vagliate da un organo tecnico e indipendente dall’organo politico (Aifa)". Detto questo, il Tar ha accolto i motivi di ricorso legati alla possibilità di svolgere attività che non prevedano contatti con le persone. Partendo da un assunto: la legge lo prevede per i sanitari che esercitano come lavoratori subordinati, a patto che nelle strutture ci siano posti disponibili (pure con mansioni inferiori). Quindi , un’interpretazione restrittiva della norma porterebbe a "un’irragionevole discrimazione" degli autonomi. Da qui la scelta dei giudici di estendere l’opzione a professionisti come il dentista, che possono svolgere attività come "telemedicina, consulenza e consultazione a distanza mediante strumenti telematici o telefonici".  

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