
"Il Tribunale evidenzia che la Commissione ha introdotto ex novo criteri irragionevoli e non coerenti con la disciplina posta dal bando e dal regolamento di ateneo". E ancora: "Essi non trovano corrispondenza nella comunità scientifica di riferimento e si traducono in parametri che non garantiscono la trasparenza della competizione, perché si risolvono in parametri che, per lo meno astrattamente, si prestano a favorire taluno dei candidati". È una bocciatura senza mezzi termini quella che il Tar ha rifilato alla procedura di selezione per un posto di professore associato di prima fascia di Diritto processuale penale al Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell’Università Statale. I giudici hanno annullato l’assegnazione della cattedra a Luca Lupària Donati e ordinato al polo accademico di via Festa del Perdono di formare un nuovo organismo giudicante e rifare i criteri.
Lo stop è stato generato dai ricorsi presentati dalle due candidate che si sono piazzate rispettivamente in seconda (Francesca Gisella Zoe Ruggieri con 66,9 punti) e in terza posizione (Elena Maria Catalano con 63 punti) dietro Lupària Donati (73,1 punti), che è stato nominato ufficialmente dal Consiglio dei membri del Dipartimento il 21 marzo 2022. Le escluse hanno contestato in generale "la ragionevolezza dei criteri stabiliti dalla Commissione in relazione all’attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche e alle attività gestionale". In particolare, i legali di Ruggieri hanno lamentato "in primo luogo che la Commissione abbia, da un lato, arbitrariamente segmentato l’attività dei progetti di ricerca in tre ruoli (responsabile, coordinatore e partecipante), dall’altro, immotivamente e in maniera del tutto imprevedibile, duplicato i punteggi, attribuendo al medesimo candidato – come accaduto in concreto per il professor Lupària – un punteggio sia per la qualifica di “partecipante”, sia per quella di “coordinatore” in relazione alla medesima attività di ricerca". Per i giudici, la censura è meritevole di accoglimento: "La scelta è manifestamente illogica – si legge nelle motivazioni del verdetto – perché porta a una moltiplicazione artificiosa del punteggio, a fronte dell’unicità del progetto di ricerca cui ha partecipato, con più ruoli, il medesimo candidato". Contestato anche il criterio della "rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica" in relazione a ogni singola pubblicazione: "Il riferimento è privo di determinatezza, perché il verbale della Commissione non precisa in base a quale parametro debba essere valutata tale “rilevanza scientifica”; parimenti, non è specificato in base a quali indici venga accertato il livello di diffusione nella “comunità scientifica”".
Per quanto riguarda il ricorso di Catalano, i giudici del Tar hanno messo in discussione i punteggi assegnati a monografie (fino a 20 punti), articoli o saggi (7 punti), articoli in rivista internazionale (3 punti) e articoli in rivista nazionale (10 punti): "La scelta della Commissione, oltre a non essere supportata da alcuna motivazione, introduce irragionevoli divari di punteggio non solo tra articoli e monografie, ma anche all’interno degli articoli, in ragione della pubblicazione in rivista nazionale o internazionale – l’interpretazione del Tribunale –. La giurisprudenza ha già evidenziato l’illegittimità di simili criteri, in forza dei quali la valutazione delle pubblicazione avviene, senza motivazione alcuna, secondo una scala di valori che è eccentrica rispetto alle analoghe valutazioni previste in termini generali nell’ambito della comunità scientifica di appartenenza". Conclusione: tutto da rifare. O quasi.