Cade sui binari, travolto dal metrò: condannato l’operatore di stazione

La tragedia a Rogoredo nel 2016: il 22enne precipitò dalla banchina e fu investito dal convoglio in arrivo. Quattro mesi al dipendente Atm

I vigili del fuoco intervenuti la mattina del 24 aprile 2016 alla stazione Rogoredo

I vigili del fuoco intervenuti la mattina del 24 aprile 2016 alla stazione Rogoredo

Milano, 19 novembre 2019 - Ore 10 del 24 aprile 2016 , domenica mattina. Il ventiduenne Cristian G., studente di San Donato Milanese, sta aspettando il treno alla fermata Rogoredo del metrò dopo una notte passata con gli amici. L’operatore di stazione di Atm, il trentacinquenne C.P., tiene sotto controllo la banchina dal monitor di servizio: a un tratto, vede il ragazzo che si incammina con passo incerto verso l’ingresso della galleria; barcolla perché ubriaco (accerteranno poi gli esami), è pericolosamente vicino alla linea gialla che segna la distanza di sicurezza da tenere.

A quel punto, il dipendente di Atm abbandona la cabina per verificare di persona cosa stia succedendo al ragazzo, ma, giunto sul posto, non lo trova; capisce che probabilmente G. è caduto sui binari e solo in quel momento dà l’allarme per la disalimentazione della linea e l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria. Troppo tardi: un convoglio della M3 arriva in stazione e travolge il ventiduenne. Per quel comportamento, l’operatore di stazione è stato condannato in via definitiva a quattro mesi di reclusione. La Cassazione ha così confermato il verdetto della Corte d’Appello, che un anno fa aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, determinando «nella misura del 70% il concorso di colpa della persona offesa» e riconoscendo le attenuanti generiche all’imputato per omicidio colposo. Respinto il ricorso del legale del trentacinquenne, che ha sostenuto che C.P. non sia stato adeguatamente formato dall’Atm per affrontare una situazione come quella di Rogoredo, «diversa da quelle tipizzate dalla disciplina regolamentare dell’azienda di trasporto metropolitano». Una tesi rispedita al mittente dai giudici della Suprema Corte, secondo i quali C.P. avrebbe dovuto affidarsi al “buon senso“ richiamato nell’ordinanza di Atm numero 21M/2004, che dà agli operatori «la facoltà di avvalersi dei comandi di arresto in occasione di pericolo alla persona o allarme non tipizzato».

Non basta: la responsabilità del dipendente «è stata rinvenuta nel fatto di non essersi avveduto della caduta dell’utente sul piano dei binari in una situazione di fatto che, in ragione della sua genesi ed evoluzione, avrebbe richiesto un costante monitoraggio e una specifica attenzione da parte dell’operatore di stazione». In sintesi, la sequenza degli eventi e le condotte tenute dal passeggero e dall’operatore di stazione «costituiscono la più plastica espressione di una contestazione di colpa generica, per non avere l’operatore colposamente compreso la situazione di pericolo cui si stava esponendo G. e per aver ritardato l’attivazione dei comandi, laddove, secondo buon senso, l’intervento avrebbe dovuto essere immediato, e non mediato da un riscontro “de visu“», in contrasto «con la disciplina regolamentare che imponeva all’operatore il mantenimento della postazione».

è arrivato su WhatsApp

Per ricevere le notizie selezionate dalla redazione in modo semplice e sicuro