Anziani fragili La protezione giuridica

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Marina

Martini*

Negli ultimi decenni la durata media della vita ha avuto un notevole incremento e la popolazione italiana di ultra settantacinquenni secondo una rilevazione del 2020 ammonta all’11,7% della popolazione totale. Questo fenomeno, unitamente al venir meno della famiglia tradizionale in cui più generazioni convivevano sotto lo stesso tetto e l’avvento della famiglia cosiddetta nucleare (costituta da genitori e figli e, talvolta, da un solo genitore per effetto del crescente numero di separazioni legali) o mononucleare (costituita da un solo individuo), ha avuto come conseguenza l’aumento dei casi di persone anziane che si trovano a vivere da sole nel periodo più delicato della propria esistenza. Sovente si tratta di persone che non possono contare su una rete solidaristica familiare (perché vedovi vedove, con figli che risiedono lontano, con progressiva perdita di rapporti amicali) e che devono quindi far fronte, senza appoggi esterni, a problematiche di tipo ordinario quali operazioni bancarie, gestione di rapporti con le badanti, scelte di terapie mediche, oppure di tipo straordinario, quale, ad esempio, la liquidazione del proprio patrimonio per far fronte alle crescenti necessità di vita.

In tutti questi casi, laddove l’anziano non possa far conto, come detto, sui propri familiari o laddove esista un contrasto endofamiliare che coinvolga anche le decisioni concernenti la sua vita, potrà risultare opportuno, o più ancora indispensabile, richiede la nomina di un amministratore di sostegno, figura prevista e disciplinata dalla legge 9 gennaio 2004 n.6. In base a tale disciplina normativa, chiunque, (anche lo stesso anziano), potrà richiedere al giudice tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza la nomina di un amministratore di sostegno che, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, potrà e dovrà compiere tutto quanto

necessario per la salvaguardia della persona e del patrimonio del beneficiario della misura di protezione. L’incarico viene di norma affidato ad un avvocato iscritto in apposito elenco il quale, una volta prestato giuramento, agirà secondo i poteri attribuitigli dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina. Ciò che caratterizza infatti, la figura dell’amministratore di sostegno, differenziandolo dalla diversa figura del tutore, è la flessibilità del ruolo il cui contenuto viene, per così dire, definito, sotto il profilo contenutistico, dal provvedimento di nomina del giudice tutelare che lo adatta alle concrete esigenze e ai bisogni della persona destinataria di tale misura di protezione.

*Avvocato

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