Milano, 5 luglio 2013 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale di abolizione delle Province. "Ci sentiamo vincolati all'impegno" dell'abolizione delle province che era contenuto nel programma che ha avuto la fiducia delle Camere. "Abbiamo abrogato il termine province da tutti gli articoli della Costituzione. Speriamo che il Parlamento approvi il provvedimento nel più breve tempo possibile".

“Sono abolite le province”. E’ il testo ‘secco’ con cui si presenta l’articolo 1 dello schema di ddl costituzionale approvato dal consiglio dei ministri, che verra’ sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata. Con questo, si modifica l’articolo 114 della Carta Costituzionale che oggi recita: “La Repubblica e’ costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta’ metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princi’pi fissati dalla Costituzione.Roma e’ la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

Con il testo del Governo vengono soppresse le parole: “dalle Province, dalle Citta’ metropolitane” e si stabilisce che “I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princi’pi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalita’ di finanziamento e l’ordinamento delle Citta’ metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane”. Dalla carta Costituzionale si eliminano i riferimenti alle Province contenuti negli articoli 117, 118, 119 e 120 e si abrogano il secondo comma dell?articolo 132 della Costituzione e il primo comma dell’articolo 133.

Con la norma transitoria, articolo 3 del ddl, si stabilisce che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale le province sono soppresse e, sulla base di criteri e requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalita’ di esercizio delle relative funzioni”.