Caso mense a Lodi, ecco cosa dice esattamente la delibera che ha cambiato il regolamento

Approvata un anno fa dal Consiglio Comunale introduce particolari obblighi per i cittadini extracomunitari

Mobilitazione a Lodi per il caso mensa

Mobilitazione a Lodi per il caso mensa

Lodi, 19 ottobre 2018 – Quello che ormai è conosciuto come il “caso Lodi”, con circa 200 bambini di origine straniera esclusi dalla mensa perchè i genitori non hanno presentato la necessaria documentazione prevista dal regolamento comunale, ha come origine e base un documento risalente a circa un anno fa. E' del 4 ottobre 2017 infatti la delibera di consiglio comunale che andava a modificare il regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali. Le nuove disposizioni poi entrarono in vigore il 23 ottobre successivo, anche se le prime ripercussioni concrete si sono materializzate solo con l'inizio di questo anno scolastico. Ma su quali normative nazionali è basata la delibera del consiglio comunale? E quali articoli del vecchio regolamento sono stati cambiati? Il Giorno è andato a riprendere quella delibera e ha provato a rispondere a queste domande.

 

I RIFERIMENTI NAZIONALI – Sono molte le norme e i regolamenti attuativi nazionali a cui il Comune di Lodi ha fatto ricorso per modificare il suo regolamento. Tuttavia il riferimento fondamentale sembra il Decreto de Presidente della Repubblica 445/2000, cioè il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Una norma che di fatto ha completato in Italia il percorso dell'autocertificazione. In questo decreto il Comune di Lodi si è soffermato in particolare sull'articolo 3, in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a: stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, escludendo quindi quanto non rientri in tale ambito come, ad esempio, la titolarità di proprietà all’estero; casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

GLI ARTICOLI CAMBIATI – Sono stati gli articoli 8 e 17 del regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali ad essere stati modificati. L'articolo 8, che stabilisce l'accesso ai servizi tramite la presentazione di una domanda, è stato integrato con tre nuovi punti. Le integrazioni dicono, in sintesi, che i cittadini extracomunitari devono presentare attestazione, rilasciata dall'autorità del paese di origine e tradotta in italiano, circa lo stato patrimoniale all'estero. Si fanno dei distinguo. Sono esentati i rifugiati politici e i cittadini originari dei paesi in cui è oggettivamente impossibile reperire la documentazione (si fa anche riferimento ad un elenco di questi paesi predisposto a cura del Comune di Lodi). Esentati anche quei soggetti il cui paese di origine ha sottoscritto convenzioni internazionali che dispongono diversamente. All'articolo 17, che esemplifica i casi di assenza o incompletezza della documentazione sostitutiva unica, è stato integrato un solo punto che dice: “la dichiarazione deve essere resa secondo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

IL VOTO IN CONSIGLIO COMUNALE – Quel 4 ottobre di un anno fa la deliberà passo con 31 voti favorevoli (Sindaco Casanova Sara e consiglieri Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia,Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela,Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Rasini) e 9 contrari (Caserini Stefano, Cominetti Giuliana, Furegato Andrea, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Gendarini Carlo, Milanesi Francesco, Casiraghi Massimo, Degano Luca) e un astenuto (Uggè Antonio).