Fotovoltaico a Codogno: la società Juwi attende il pronunciamento del Tar Lombardia

Il Tribunale dovrà pronunciarsi sulla legittimità del diniego rilasciato dalla Provincia di Lodi alla richiesta di realizzazione di un impianto

Codogno, 15 ottobre 2020 - Nessuna pronuncia su alcuna istanza sospensiva è intervenuta, da parte del Tar della Lombardia di Milano, che non ha ancora avuto modo di esprimersi in alcun modo sul merito della vicenda. A precisarlo è la società Juwi development 01 Srl, a rettifica di quanto pubblicato nei giorni scorsi sul nostro sito nell'articolo intitolato "Il Tar respinge l’istanza: niente fotovoltaico, salvo il terreno agricolo".

L'azienda ha presentato un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Codogno. "Non è vero - ribadisce la Juwi developement - che il Tar ha respinto l’istanza". Contrariamente a quanto affermato nell'articolo, infatti, il ricorso è stato da Juwi proposto, con l’assistenza dello Studio legale Gitti and Partners, avverso l’illegittimo silenzio serbato dalla Provincia di Lodi sulla domanda di autorizzazione unica proposta, in data 1 ottobre 2019, dalla stessa Juwi, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Codogno. Solo a seguito della proposizione del suddetto ricorso e qualche giorno prima della camera di consiglio fissata dal Tar Lombardia, Milano, per l’esame dello stesso, la Provincia di Lodi ha interrotto la propria illegittima inerzia e ha emanato il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione unica. Tale ultimo provvedimento è già stato tempestivamente impugnato a fine luglio, con ricorso, per motivi aggiunti da Juwi nell’ambito del suddetto giudizio pendente. Nell’ultima Camera di consiglio fissata dal Tar Lombardia, Milano, contrariamente a quanto affermato nell’articolo, il collegio giudicante ha preso atto della proposizione del ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento negativo della provincia di Lodi e ha, con ordinanza del 30 settembre 2020, numero 1737, rimesso il provvedimento sul ruolo delle cause di merito. Nessuna pronuncia su alcuna istanza sospensiva è intervenuta, dunque, da parte del Tar Lombardia. In definitiva, dunque, Il Tar Lombardia dovrà pronunciarsi sulla legittimità del diniego rilasciato dalla Provincia di Lodi sulla domanda di autorizzazione unica in argomento.”