Rottamazione Ter delle cartelle: scadenze, novità e pagamenti. Le Faq dell'Agenzia Entrate

Scadenze, rateizzazioni, opportunità: tutto quello che c'è da sapere sulla rottamazione ter

Fisco

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Rottamazione ter e "saldo e stralcio". Tanti sono i dubbi dei contribuenti in materia per quanto riguarda le modalità e i tempi di pagamento. Per questo l'Agenzia delle Entrate ha disposto alcune risposte alle Faq (domande più frequenti) e le ha pubblicate sul sito.

Rottamazione ter

Sono state pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione le risposte alle domande più frequenti (Faq) che forniscono alcuni chiarimenti sulle novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale (DL n. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021.

In particolare, il provvedimento prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni bis. Previsti inoltre margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19).

Cinque mesi per pagare le cartelle

Il DL n. 146/2021 estende da 60 a 150 giorni (5 mesi) il termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.

Rottamazione, nuova chance fino al 30 novembre

Il decreto fiscale prevede la  riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di  pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

Dilazioni, decadenza estesa a 18 rate

Per i piani di rateizzazione che erano in corso  all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto. 

LE FAQ

  • Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021?

Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativopagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

  • Quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?

Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente: - le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021; - le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

  • Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online. Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”.

  • Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

  • Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020.

(*), in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate. (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

  • Ho un piano di rateizzazione concesso dopo l’8 marzo 2020, con quante rate non pagate si determina la decadenza?

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

  • Ho una rateizzazione concessa dopo l’8 marzo 2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

No. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.