Imu, entro il 16 giugno va pagato l'acconto: chi deve versarlo, esenzioni e novità

Tutto quello che c'è da sapere sul versamento dell'imposta che ha sostituito l'Ici

Il modulo Imu

Il modulo Imu

Milano, 6 giugno 2022 - Entro il 16 giugno bisognerà versare la prima rata dell’Imu, l’imposta municipale unica sui beni immobili, operativa dal 2012. La seconda rata, invece, andrà saldata entro il 16 dicembre. L’Imu si applica ai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con l’importante eccezione delle abitazioni principali. Dal 2014, infatti, la prima casa, ovvero quella nella quale "il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", è esente dal tributo. Per le ville, le dimore signorili, i castelli, invece, l’Imu è sempre dovuta. Nello specifico, devono versare l’imposta i proprietari di immobili situati in Italia e tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto). L’Imu può essere pagata in due rate (acconto e saldo) pari al 50% dell’imposta annua oppure in un’unica soluzione. In quest’ultimo caso va versata entro il 16 dicembre. Va sottolineato che il tributo è rapportato al periodo di possesso effettivo: se si possiede un immobile per dieci mesi, si verserà un’imposta calcolata sulla base di tale periodo anziché sui dodici mesi. L’Imu va pagata tramite modello F24 o con un bollettino di conto corrente postale.

Come si calcola

Il meccanismo di calcolo è un po’ complicato. In sostanza, si applica un’aliquota alla base imponibile, la quale dipende dal tipo di immobile interessato. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata per dei coefficienti che variano da un minimo di 55, per i magazzini sotterranei per i depositi di derrate, a un massimo di 160 per le abitazioni. Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile è costituita dal valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Infine, per i terreni agricoli, anche quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Le aliquote

Con riferimento alle aliquote, la legge ne ha fissata una base (o standard) e altre agevolate. I Comuni hanno l’obbligo di determinarle entro il 31 dicembre di ogni anno e possono modificarle sia in aumento sia in diminuzione, fino ad azzerarle in alcuni casi. Quella base (voce "altri fabbricati") è dello 0,86% e può arrivare all’1,06%, con un ulteriore incremento massimo all’1,14%. Per castelli, ville e dimore signorili, nel caso in cui costituiscano l’abitazione principale, l’aliquota è fissata allo 0,5% e può essere aumentata fino allo 0,6%. Per i fabbricati del gruppo D (immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria come fabbriche, teatri , cinema, banche, ospedali), invece, la forchetta è tra lo 0,76% e l’1,06% mentre per le aree fabbricabili tra lo 0,86% e l’1,06%. Infine, i terreni agricoli sono tassati con un’aliquota base dello 0,76% che può essere alzata dal Comune fino all’1,06%.

Esenzioni

Sono numerose le esenzioni. Innanzitutto, sono esonerati dall’Imu gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Sono poi esclusi gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale e gli immobili di proprietà del Vaticano. Per quanto riguarda i terreni agricoli, non sono soggetti all’imposta quelli ubicati nei Comuni classificati come montani, quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e quelli a "immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile". Dal 2022, poi, sono esonerati dall’imposta gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti, a condizione che non siano stati affittati.

Agevolazioni

C’è poi il capitolo agevolazioni. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Scatta la riduzione del 50% anche per per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di lusso, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Infine, l’imposta è abbattuta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato. Da ultimo bisogna considerare l’obbligo di dichiarazione Imu che scatta quando si verifichino dei cambiamenti che incidono sull’imposta. Tale documento va presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.