Fotovoltaico "semplice", col modello unico più facile installare i pannelli: costi e tempi

La procedura agevolata estesa fino a impianti di 200 kW. Il Pdf del decreto e della domanda

Con la crisi del gas e l'aumento del costo dell'energia sta crescendo l'interesse degli italiani verso le fonti alternative, in particolare verso i pannelli fotovoltaici. Impianti che, una volta ammortizzato il costo di acquisto e montaggio, permettono di avere un'alimentazione energetica a costo zero.

Un impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico

Il decreto

E ora sarà anche più semplice installare un impianto fotovoltaico. Si potrà infatti utilizzate il modello unico semplificato per impianti fino a 200 kW (chilowatt). Una procedura che prima era consentita solo per impianti di potenza fino a 50 kW.

FOTOVOLTAICO E SOLARE LA GUIDA DELL'ESPERTO: QUANDO, COME E I COSTI

Il ministro Cingolani ha firmato il provvedimento che amplia la potenza degli impianti, con un decreto del Mite, Ministero della transizione ecologica dando attuazione al Decreto Energia.

La potenza aumentata

Per chi vuole installare dei pannelli fotovoltaici con un impianto fino a 200 kW la procedura burocratica sarà dunque più semplice. Il nuovo decreto "definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".

"Il Modello Unico - si legge nel testo del decreto - è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione el’esercizio degli impianti di produzione di cui all’articolo 1, comma 1, che presentino tutte le seguenticaratteristiche:

  •  Impianti ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a).
  •  Impianti aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. Ai fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt.
  • Impianti per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.

La domanda / Pdf

Chi richiede l'installazione dell'impianto compila e trasmette, in via informatica, al gestore di rete competente il Modello Unico. Il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del Modello Unico. In fase di presentazione della parte I del Modello Unico e per le finalità di cui al comma 5, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA.

Le verifiche del gestore di rete

Il gestore di rete, secondo modalità definite da ARERA (Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambienti), verifica che:

  • La domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente
  • Per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA.
  • In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, lettere a) e b), la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione.

In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

  • Inviare copia del Modello Unico al Comune
  • Caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. (nel seguito: “Gaudì”)
  • Inviare copia del Modello Unico al GSE
  • Addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, secondo quanto stabilito da ARERA ai sensi dell’articolo 4
  • Inviare copia delle ricevute delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) al soggetto richiedente
  • Inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore di rete ne dà 5 informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e procede a dar seguito all’iter di connessione secondo le disposizioni previste dall’ARERA.
  • Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete, sono rispettate le tempistiche e le modalità definite dall’ARERA in materia di connessioni. In seguito all’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attività di cui al comma 5.
  • Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico

In fase di presentazione della parte II del Modello Unico, il soggetto richiedente prende visione e accetta

  • Il regolamento di esercizio; b) il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:

  • Inviarne copia al Comune, tramite PEC
  • Inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato
  • Caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto
  • Addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione
  • Inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

I controlli

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.