Congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale: nuove regole, ecco cosa cambia

Pubblicata la circolare di Inps che recepisce le novità del decreto di giugno 2022

Congedo di paternità? A che punto siamo con l'eterna incompiuta del sistema di welfare italiano, strumento obbligagorio ma finora poco utilizzato dai giovani e meno giovani padri italiani che preferiscono lasciare alle mamme l'incombenza di staccarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli. Motivazioni economiche, leindennizzi poco incentivanti, e culturali che richiedono un cambio di marcia. Quello in parte innescato dal decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022  che ora trova applicazione nella circolare Inps, l'ente deputato a erogare la prestazione economica, firmata lo scorso 27 ottobre. Il documento dell'Istituto previdenziale fornisce indicazioni sui seguenti punti

  • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato
  • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome
  • modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato
  • riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo 105/2022 vi è il nuovo congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre ed è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i domestici e gli agricoli a tempo determinato. Inoltre, il decreto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Per la prima volta viene riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Il decreto, inoltre, introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

La circolare riporta i dettagli relativi alle novità legislative e le informazioni su modalità di presentazione delle domande, durata e arco temporale di fruizione dei congedi, compatibilità e misura delle indennità.

Congedo obbligatorio

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022. In particolare il nuovo articolo 27-bis dispone che 

  1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
  2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
  3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
  4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28

La comunicazione scritta

Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.  Nel caso in cui l’indennità sia erogata direttamente da Inps i lavoratori padri presentano domanda telematica di congedo di paternità obbligatorio all’istituto stesso. 

Tutela e sanzioni

Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l’articolo 31-bis, nel quale è disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.

A chi spetta

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi: 

- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;

- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.

Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo. Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, Il congedo spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico. Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.

Durata del congedo

Viene riconosciuto il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto. Il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo. Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative. In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 24 del T.U., l’Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore padre. La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione. Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati. I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

Adozione e affidamento

La norma prevede che il diritto a fruire dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.

Compatibilità

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità. Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.

Misura dell'indennità

Viene riconosciuta per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera

Estensione limiti congedo parentale

Il D.lgs n. 105/2022 ha ampliato l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo. Inoltre, ha riconosciuto a ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi