Bollo auto 2023 esenzioni: chi non paga e chi paga importi ridotti

Alimentazioni, impieghi, soggetti proprietari: tutti i motivi per cui alcune categorie non sono tenute a saldare l'imposta

E' la tassa di possesso più comune, insieme al canone tv. Parliamo del bollo auto che anche quest'anno, in Lombardia come nel resto d'Italia, sarà dovuto da grandissima parte dei proprietari di veicoli. Alcune categorie, però, sono esentate, mentre per altre sono previste riduzioni. Vediamo quali sono. 

Soggetti esentati

  • Persone con disabilità o persone cui il disabile trasportato sul veicolo risulti essere a carico.
  • Onlus per i veicoli che al Pubblico registro automobilistico (Pra) risultano essere di loro proprietà o in locazione. In questo caso l'esenzione è automatica: non occorre, quindi, fare domanda.

Veicoli esentati

  • Ciclomotori e quadricicli leggeri (mini car).
  • Veicoli a idrogeno.
  • Veicoli elettrici e veicoli alimentati esclusivamente a gas.
  • Autobus adibiti a servizio pubblico di linea.
  • Autoveicoli utilizzati per lo spurgo dei pozzi neri.
  • Autoveicoli adibiti con sistemi automatizzati al contestuale carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani.
  • Autoambulanze per i servizi urgenti o di soccorso e veicoli ad esse assimilabili adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Veicoli ultratrentennali, se non adibiti ad uso professionale, per i quali si paga solo la tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli). I veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni sono invece tenuti al pagamento della tassa automobilistica (legge statale 190/2014) se non iscritti ai registri storici.
  • Veicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub storico italiano, storico Lancia, storico FIAT, storico Alfa Romeo, Federazione motociclistica italiana, esenti dal pagamento della la tassa di proprietà e di quella di circolazione, purché si sia provveduto a far annotare sulla Carta di circolazione il Certificato di rilevanza storica del veicoli. Esenzione anche per i veicoli iscritti nel registro Aci storico a seguito di presentazione di un'apposita istanza.
  • Veicoli in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento e condotti da militari e agenti in divisa o muniti di un distintivo di riconoscimento.
  • Veicoli, appartenenti a enti pubblici, destinati esclusivamente ad azioni di Protezione civile e Vigilanza ecologica, purché tale finalità risulti sulla carta di circolazione.
  • Autocarri esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie.
  • Autoveicoli, muniti di apposita licenza, per il trasporto esclusivo di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche per conto di enti morali ospedalieri o di associazioni umanitarie.
  • Autobus che, in base a concessione del ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti e aviazione civile.
  • Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento.
  • Autoveicoli di proprietà della Giunta e del consiglio Regionale, secondo le risultanze del Pra.

Esenzione, ma solo per tre anni, riservata alle autovetture a basse emissioni a seguito di demolizione di un veicolo inquinante. 

Riduzioni e importi

Per alcune categorie di veicoli è prevista una riduzione della tassa automobilistica nella misura del:

  • 75% per autovetture adibite a servizio pubblico da piazza (taxi).
  • 50% per 5 anni per chi acquista veicoli ibridi, anche con ricarica elettrica esterna (benzina/elettrico, GPL/elettrico, metano/elettrico.
  • 50% per autovetture adibite a noleggio con conducente per trasporto persone.
  • 40% per autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida.
  • 30% per autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
  • 20% per autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate e trattori stradali per il traino di semirimorchi muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore o di sospensione ad essa equivalente.

Per autoveicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno o con doppia alimentazione fin dall'omologazione o a seguito di successiva installazione di impianto (a gas metano, GPL, idrogeno e ad elettricità), la tassazione si determina in base alla potenza massima del motore espressa in KW (2,58 euro per KW), a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista oltre i 100 i KW.