Zona bianca: la Valle d'Aosta anticipa le riaperture

Si tratta dell'ultima regione a passare in una fascia con minori restrizioni

Piazza Emile Chanoux (Foto Wikipedia)

Piazza Emile Chanoux (Foto Wikipedia)

Milano - Italia quasi tutta bianca. Da oggi, lunedì 21 giugno, altre sette tra Regioni e Province autonome passano dunque alla fascia con minori restrizioni Covid: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano. Unica regione ancora in zona gialla è la Valle d’Aosta, che dovrà attendere ancora una settimana.  

Ma è davvero così? In realtà, la regione cambiarà zona con tre giorni di anticipo: la Valle d’Aosta entrerà, di fatto anche se non “di nome”, in zona bianca il prossimo 25 giugno. A deciderlo una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Erik Lavevaz per prorogare delle misure già in essere, in realtà prevedendo diversi nuovi allentamenti. 

“Considerato che la Regione rimane classificata zona gialla per ulteriori sette giorni, sulla base di un netto miglioramento del quadro epidemico – si legge in una nota da piazza Deffeyes –, l’Ordinanza di oggi, a partire da venerdì 25 giugno, consentirà la riapertura delle attività di piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò nonché di musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida vigenti”.

Le regole della zona bianca

BAR E RISTORANTI - In zona bianca - spiegano le Faq del governo - i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  

SPOSTAMENTI - A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti: senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

VISITE AD AMICI E PARENTI A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 24.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 24.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

SECONDE CASE  - È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

LA MASCHERINA -  Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per:bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;  quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.