Fidanzati, visite a parenti e seconde case: regole in zona arancione / LE FAQ

Tutte le domande più frequenti per chi vive nella zona arancione e non solo

Coronavirus, non mancheranno i controlli sugli spostamenti

Coronavirus, non mancheranno i controlli sugli spostamenti

Milano, 23 gennaio 2021 - Posso vedere il mio partner o fidanzato in zona arancione? Sì, ma il partner deve risiedere nello stesso Comune. Secondo il nuovo Dpcm, valido dal 16 gennaio al 5 marzo, infatti è permesso a due persone non conviventi di raggiungere un’unica abitazione privata per andare a trovare amici e parenti, con l’eccezione che questo spostamento avvenga una sola volta al giorno. E se il partner vive in un altro Comune? In questo caso ci si può appellare al ricongiungimento, previsto tra le cause di necessità che permettono gli spostamenti. Ovviamente serve l’autocertificazione e a patto che la coppia di ricongiunga nella casa che condivide abitualmente. Ma vediamo in generale cosa revede il Dpcm su spostamenti, visite ai parenti e seconde case, e cosa si può fare dalla domenica in zona arancione

Spostamenti, visite ai parenti e seconde case, cosa si può fare dalla domenica in zona arancione? 

SPOSTAMENTI

Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22 alle 5 sono consentiti SOLO gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Ma ci sono delle eccezioni.

SECONDE CASE

Premseeo, per gli sciatori che avessero lo chalet in montagna, che resta confermata la chiusura degli impianti sciistici fino al 15 febbraio (avrebbero dovuto riaprire il 18), gli spostamenti fuori regione restano vietati, ma con l’eccezione dei viaggi per raggiungere le seconde case anche in zona arancio o rossa (il ritorno al domicilio poi è sempre permesso). Le seconde case però non devono essere affittate a terzi. L’unico limite a raggiungere la casa di famiglia, al mare, in montagna o in campagna, è che l’atto di proprietà o il contratto di affitto sia antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 14 gennaio 2021. Lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione. Via libera anche alla possibilità di recarsi in una seconda casa “di famiglia”, ovvero di proprietà di parenti: ma non in loro presenza. Questo per impedire che sia possibile aggirare le norme, camuffando da viaggi alla seconda casa le visite ai parenti lontani che vivono in altre Regioni.

NIENTE TRUCCHI

Attenzione però: non è ammesso nemmeno il trucchetto di prendere in affitto un’abitazione in regione diversa dalla propria per giustificare lo spostamento. Non beneficiano infatti di questa apertura gli affitti brevi, ovvero “sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione”. Chi può recarsi infine nella seconda casa? Solo i familiari conviventi, né amici né altre persone o nuclei familiari che non vivono sotto lo stesso tetto. “Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo – si sottolinea nel testo sul sito di Palazzo Chigi -. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.

VISITE A PARENTI O AMICI

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

DOCUMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Motivi di lavoro, salute o di necessità in testa.

GENITORI SEPARATI E FIGLI

Sono separato o divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma? Posso recarmi all’estero per gli stessi motivi? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.

LA SPESA IN ALTRI COMUNI

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.