Classi in quarantena, varianti e rientro a scuola: tampone obbligatorio ma non per tutti

Con il ritorno in classe di milioni di studenti cambiano le regole per i tamponi e la riammissione a scuola

Tamponi

Tamponi

Con il rientro a scuola di milioni di studenti stanno inevitabilmente aumentando le situazioni di alunni positivi e classi in quarantena. Un ritorno sui banchi che rischia di essere ancor più complicato a causa delle varianti.

Due giorno o 14 giorni?

Se ad inizio anno scolastico infatti (in assenza di varianti Covid) in caso di alunno positivo si consideravano i contatti fino alle 48 ore precedenti (bastava che l'alunno positivo non fosse stato in classe due giorni prima della positività per evitare la quarantena a tutti i compagni) ora, in caso di "accertata o sospetta variante", si va a ritroso di 14 giorni. Quindi basta che l'alunno risultato positivo sia stato in classe nelle due settimane precedenti l'accertata infezione da Covid, che tutti i suoi compagni devono osservare un periodo di isolamento di almeno 2 settimane.

Il rientro in classe

Ma cosa occorre per rientrare in classe? Le disposizioni cambiano continuamente. Da inzio anno, in Lombardia, già tre volte. Se nei primi giorni di scuola a settembre bastava attendere 14 giorni dall'inizio dell'isolamento per rientrare, la procedura è stata successivamente modificata. A seguito dell'ingresso delle Regione Lombardia in zona rossa con lo stop di tutte le attività scolastiche tutti gli alunni che avevano avuto un caso di compagno positivo in classe erano stati sottoposti a tampone prima di ottenere la "libertà".

Tampone sì, tampone no

Ora invece le cose sono differenti. Una volta accertato un caso positivo in classe occorre capire se si tratta di variante oppure no. In caso di "variante o sospetta variante" (oltre ad effettuare un tracciamento per l'isolamento che va a ritroso fino a 14 giorni prima dell'accertata positività) il tampone per il rientro in classe, dopo due settimane da inizio isolamento, è obbligatorio. In caso invece di assenza di evidenza che si tratti di un contagio da variante gli alunni potranno tornare in aula senza essersi sottoposti a tampone. Le Ats della Lombardia però, anche in questo caso, lasciano la possibilità all'alunno e alle famiglie di effettuare un tampone "volontario" prenotandosi autonomamente ai centri tampone disponibili (generalmente un drive through dove i ragazzi non devono nemmeno scendere dall'auto).

Tampone ai docenti

In caso di positività di un alunno anche i docenti, anche se vaccinati, saranno tenuti a sottoporsi a tampone (obbligatorio in caso di variante o sospetta variante) al termine dei 14 giorni dall'avvenuta certificazione di positività di un alunno. Maestri e docenti non sono però tenuti a osservare la quarantena.

Comunicazioni

In caso di alunno positivo la scuola (generalmente tramite registro elettronico) invia una comunicazione di "isolamento cautelativo" della classe a tutti i compagni in attesa di comunicazioni ufficiali di Ats. Sarà poi Ats a inviare alle singole famiglie una mail con le disposizioni. Se, come detto, è stata rilevata una variante o un sospetto di variante sarà Ats a fissare un tampone (nei due giorni precedenti il previsto rientro a scuola) in seguito al quale ottenere "la libertà". Se invece non c'è evidenza di contagio da variante tutti gli alunni possono rientrare in classe dopo 14 giorni dall'inizio della quarantena. Le Ats lombarde danno comunque la possibilità di sottoporre anche questi bambini/ragazzi a tampone "volontario". Una prassi suggerita per un rientro più sicuro in classe per tutti.

LE RISPOSTE DI ATS

Cosa accade a seguito di positività di un alunno/docente all’interno della scuola?

Qui di seguito riportiamo le Faq (risposte alle domande frequenti) del sito di Ats Brianza. "Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitario in collaborazione con la Direzione scolastica individua i contatti stretti del soggetto positivo disponendo la misura di quarantena. Come previsto dalla nota regionale G1.2021.0016859 del 17 Marzo 2021, avendo per oggetto “Indicazioni sorveglianza covid”, sono considerati contatti stretti di caso:

  • senza evidenza di variante: gli studenti o docenti/educatori presenti nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico)
  • con evidenza di variante: gli studenti o docenti/educatori presenti nei 14 giorni precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico)

Si precisa che, i famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento".

Cosa fare se l’alunno/docente è stato individuato come contatto stretto a scuola?

"La famiglia deve contattare il Pediatra o Medico curante e valutare con lui il percorso più idoneo alla propria situazione. Inoltre, è importante contattarlo tempestivamente nel caso di insorgenza di sintomi anche lievi. La riammissione in comunità avviene:

  • senza evidenza di variante al virus SARS-COV2, al termine del periodo di quarantena di 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo (in assenza di insorgenza di sintomi anche lievi), senza eseguire test tampone, a meno di diverse indicazioni da parte di ATS.
  • con evidenza di variante al virus SARS-COV2, al termine del periodo di quarantena di14 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo (in assenza di insorgenza di sintomi anche lievi) con l’esecuzione di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido".