Obbligo vaccinale: chi è responsabile in caso di danni ed effetti avversi? Paga lo Stato?

Secondo diversi pareri legali in concomitanza con il trattamento sanitario obbligatorio (legale) scatta l'eventuale responsabilità dello Stato per conseguenze sulla salute

Il tavolo del Consiglio dei Ministri riunito sull'obbligo vaccinale

Il tavolo del Consiglio dei Ministri riunito sull'obbligo vaccinale

Con l’obbligo vaccinale (di fatto un trattamento sanitario obbligatorio), scattato di fatto ieri per tutti gli over 50 (disoccupati o con obbligo di super Green pass, quindi di vaccino, se lavorano) sono cominciate anche alcune domande di carattere legale. E non solo tra molti no vax, certamente già pronti a impugnare la norma e ad agire sul piano giudiziario. Una domanda, su tutte, sembra essere prevalente: “Se sono obbligato a vaccinarmi, ma il vaccino mi causa qualche problema di salute (che non sia la febbriciattola di qualche ora, beninteso), chi ne risponde?” O, se preferite: quali sono i profili di costituzionalità dell’obbligo vaccinale? Pochi giorni fa lo psichiatra Alessandro Meluzzi aveva addirittura minacciato di denunciare il governo in caso di gravi conseguenze per i suoi pazienti.

I PARERI DEI LEGALI

Il primo a rispondere è il professor Sabino Cassese, giurista, accademico e presidente emerito della Corte Costituzionale. Sull’ipotesi di obbligo vaccinale spiega che «fa bene il governo a seguire un criterio progressivo, prima il convincimento, poi una certificazione che garantisca quell’interesse della collettività di cui parla la Costituzione, solo come rimedio ultimo un obbligo vaccinale generalizzato per tutti. Ma di certo le conseguenze avverse della vaccinazione sono sicuramente a carico dello Stato“. Un parere condiviso anche da Giovanni Maria Flick, autorevole giurista, accademico ed ex presidente della Corte costituzionale

Per Cassese, la Costituzione dispone che possono certamente essere introdotti trattamenti sanitari obbligatori, ponendo un solo limite: quello di farlo per legge. Quindi, la prassi richiede un intervento del Parlamento. Inoltre, la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute, aggiungendo che lo fa sia per tutelare un diritto dell'individuo, sia per assicurare un interesse della collettività. La conseguenza di queste due disposizioni è molto chiara. Possono essere disposti trattamenti sanitari obbligatori, ma la legge che li dispone deve essere non discriminatoria e proporzionata“

IL PARERE DEL GOVERNO

"Sul tema del consenso informato, al di là delle modifiche e delle scelte che valuteremo nei prossimi giorni, già oggi in presenza di una vaccinazione di massa a tutela della salute pubblica lo Stato interviene e indennizza qualora ci siano dei danni ai cittadini". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che "c'è una sentenza della Corte Costituzionale che afferma questo". Parlando ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio 1, Costa ha specificato che con gli ultimi provvedimenti presi dal governo "ancora una volta abbiamo cercato di anticipare e di provare a gestire questa situazione delicata. L'obbligo vaccinale per gli over 50, in realtà, scatta da quando il decreto viene pubblicato, prima quindi del 15 febbraio". L'obbligatoria decisa dall'esecutivo, ha continuato, "riguarderà 2,5 milioni di concittadini: una platea molto importante che, dal punto di vista dei dati scientifici, rischia di più dal contagio del Covid. Quindi, riteniamo che sia un provvedimento in grado di dare una risposta importante in questa fase delicata".

LE PRONUNCE DEI LEGALI

“Il tema dell’obbligo vaccinale - precisa l’avvocato Camilla Giovagnoli su Altalex - presenta profili di particolare complessità in quanto va ad interessare fondamentali valori e diritti costituzionali, tra i quali il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione ed il dovere di solidarietà sociale previsto dall’articolo 2. Premesso che il trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente in maniera rilevante sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, occorre un necessario bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi mediante l'individuazione di una soglia di pericolo accettabile da compiersi sulla base di una completa e accreditata letteratura medico scientifica“.

In parole povere, precisa poi, con riferimento al vaccino per il Covid, “non sono state ancora accertate le reazioni avverse e le complicanze derivanti dalla sua somministrazione, stante il ridotto lasso temporale della sua somministrazione“. Al riguardo, ricorda poi il legale la Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 22.06.1990, ha precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.

Sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n. 218 del 02.06.1994, ha stabilito che la tutela della salute implica anche il “dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri”. E la stessa Corte con la sentenza n. 268/2017 ha stabilito che gli obblighi di vaccinazioni obbligatorie possono essere considerati necessari in una società democratica.

LE CONCLUSIONI

È evidente che la copertura vaccinale può essere imposta ai cittadini dalla legge solo con forme di coazione indiretta come quella relativa al possesso del Green Certificate o quella di inibire lo svolgimento di determinate attività in assenza di vaccinazione, quali ad esempio quelle sanitarie. “Riteniamo - aggiunge poi - che, come stabilito dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/953 del 14.06.2021, al considerando 36, “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid -19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”.

Recentemente sono innumerevoli le richieste risarcitorie avanzate da soggetti che hanno riportato effetti avversi a seguito della somministrazione di vaccini anti Covid-19. Come affermato dalla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 307 ”un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili, quali ad esempio astenia, aumento della temperatura corporea, dolori alla parte del corpo oggetto di inoculazione del vaccino“. Se ne dedurrebbe che lo Stato è responsabile di ogni conseguenza avversa.

LA PREVISIONE DEL LEGISLATORE

L'articolo 1 della legge 25.02.1992, n.210, spiega poi, stabilisce che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”. Quindi il legislatore ha previsto, a prescindere, da valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica delle vaccinazioni, un indennizzo da parte dello Stato in favore del soggetto che, a seguito di vaccinazione, abbia riportato delle lesioni o infermità permanenti. Restano esclusi dal diritto all’indennizzo le lesioni o infermità temporanee. La legge sembrerebbe dunque riconoscere il diritto all’indennizzo soltanto nell’ipotesi di vaccinazione obbligatoria.

Ma così non è, precisa l’avvocato. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 26.02.1998,con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 210/1992, ha precisato che “non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società”. Insomma, su queste basi, il risarcimento dovrebbe valere anche per chi ha avuto conseguenze di salute anche in seguito alla scelta spontanea di vaccinarsi.

Certo è che solo in presenza di un vaccino difettoso è possibile ottenere un risarcimento del danno a seguito delle lesioni subite: “il danneggiato deve provare il danno, il difetto, e la connessione causale tra difetto e danno”. Certo, non è affatto semplice dare prova del nesso causale tra vaccinazione e danno alla salute. Poiché la vaccinazione anti Covid-19 comporta un rischio per il singolo a beneficio sia dello stesso ma anche della collettività, appare ragionevole prevedere in ipotesi di lesioni o infermità derivanti da vaccinazione obbligatoria o facoltativa, non solo un indennizzo, ma anche un risarcimento del danno laddove sussistano i requisiti di cui all’art. 2043 del codice civile.

RISARCIMENTO O INDENNIZZO?

Appare anche opportuno, precisa poi sempre su Altalex l’avvocato Armando Cavaliere “chiarire la differenza tra risarcimento e indennizzo proprio per comprendere subito perché cito quest’ultimo: il risarcimento è il ristoro che consegue a un atto illecito e quindi a un’ipotesi di responsabilità civile che scaturisce da una condotta che la legge punisce; l’indennizzo è previsto invece in quei casi in cui un danno non viene causato da una condotta illecita (e quindi non vi sarebbe alcun obbligo di risarcire i pregiudizi creati), ma la legge, che dunque consente o addirittura impone quel comportamento costitutivo in quel caso di un danno, ritiene opportuno che il soggetto leso riceva comunque una somma per compensare una situazione (che rischierebbe di diventare) ingiusta.

Ora, nell’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge” ed a cui rimandano anche gli artt. 1 e 4 della Legge del 29 ottobre 2005, n. 229.

In conclusione, spiega l’avvocato Cavaliere “può dirsi che chiunque subisse danni dalla somministrazione del vaccino abbia diritto ad un indennizzo e, così, si auspica un imminente intervento del legislatore che vada nel senso dell’espresso riconoscimento di tale ristoro in favore di chi subisca pregiudizi da un vaccino non solo obbligatorio per legge ma anche fortemente raccomandato dall’autorità sanitaria – come è certamente quello attuale – senza un necessario nuovo intervento della Corte costituzionale. Si assumesse altrimenti lo Stato la responsabilità della (legittima, per l’autore) obbligatorietà del vaccino per Covid19“.