Nuovo decreto Draghi, il coprifuoco non cambia. La Lega si astiene

Le regole dal 26 al 31 luglio. Resta il limite con la Lega "arrabbiata". Novità vaccini: da venerdì tocca a chi ha tra i 60 a 64 anni

Le nuove regole

Le nuove regole

Roma - Fumata nera per le regioni e per tutti quelli, tra cui Matteo Salvini, che avevano chiesto a gran voce di posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23. La riunione del Consiglio dei ministri, iniziata alle 18, conferma il testo della bozza. Confermando dunque anche il coprifuoco alle 22  fino al 31 luglio. Da giugno potrebbe essere valutata, dopo un'ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far partire il provvedimento dalle 23. Sul fronte vaccini, dalla mezzanotte di giovedì può iniziare a prenotarsi chi ha tra i 60 a 64 anni.

Sul nuovo decreto legge del Governo Draghi, quello della ripartenza, che stabilisce le regole per riaprire le varie attività dal 26 aprile al 31 luglio (giorno in cui è stato posticipato lo stato di emergenza), che segue quello delle chiusure di fine marzo, si è consumato in queste ore uno scontro al calor bianco sul coprifuoco. Ma ad averla vinta sono stati i più "prudenti". E, come era stato annunciato, la Lega si è astenuta sul dl riaperture. Peraltro, fonti presenti alla riunione sostengono che il presidente del Consiglio, prima dell'inizio del Cdm avviato con un'ora di ritardo, avrebbe espresso irritazione per l'affondo della Lega sul coprifuoco, mentre le decisioni sulle riaperture erano state prese in una cabina di regia dove era presente anche il partito guidato da Matteo Salvini.

Ecco dunque cosa contiene il nuovo decreto. 

Zona gialla e coprifuoco

Le regioni possono tornare in zona gialla, possibilità che era stata esclusa dall'ultimo decreto che ha colorato di arancione e rosso l'Italia. Sul coprifuoco, tema caldo di oggi, il decreto prevede che resti la fascia dalle 22 alle 5.  

Scuola

"Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia" e "dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado" almeno "per il 50 per cento della popolazione studentesca". In zona gialla e arancione almeno per il 60%. Hanno vinto dunque le richieste di presidi e presidenti di regione. Queste dispozioni "non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci". 

Ristoranti 

"Dall'1 giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri". Nelle linee guida stilate dalle Regioni era stato proposto un metro di distanza nei ristoranti all'aperto o al chiuso - se la situazione pandemica lo consente - per aumentare a due laddove la condizione di diffusione del virus si dovesse aggravare.  

Piscine, palestre, sport all'aperto e stadi

 Dal 15 maggio in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Dal primo giugno invece, sempre in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 

Dal 26 aprile, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi.

Per quanto riguarda gli stadi, dal primo giugno in zona gialla ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. 

Cinema e teatri

"A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale".

"La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo".

Centri commerciali, mercati e fiere 

Dal 15 maggio riaprono i mercati e i centri commerciali anche nei giorni festivi. Dal 15 giugno via libera alle fiere, convegni e congressi. Centri termali e parchi tematici ripartono dal primo luglio. 

Visite ad amici e parenti

"Dal 1 maggio al 15 giugno, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (il coprifuoco) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi". "Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa", si sottolinea.

Spostamenti tra regioni

Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette "autocertificazioni verdi", ossia quelle comprovanti "lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione" dall'infezione dal covid, o "l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo".  

Colori regioni, ultima settimana senza la zona gialla 

Il green pass: come funziona

Il decreto riaperture introduce e disciplina il cosiddetto 'green pass', la certificazione verde. "Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2". A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del escritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato".

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2".

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, "la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta".