Green pass, Viminale: ristoratori non sono obbligati a controllare documenti

La circolare chiarisce i dubbi sull'applicazione del decreto. Nei ristoranti verifica della carta d'identità "nei casi di abuso o elusione delle norme"

Green pass, controlli nei ristoranti

Green pass, controlli nei ristoranti

Dopo le polemiche l'attesa circolare sul Green pass e i controlli dell'identità è arrivata.  A tarda serata il documento del Viminale, firmato dal prefetto Bruno Frattasi, ha chiarito i dubbi sull'applicazione del dpcm del 17 giugno scorso che rende obbligatorio l'esibizione della certificazione verde per poter entrare nei locali pubblici al chiuso. Il Green pass rappresenta "uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio" scrive il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno. Nel documento viene spiegato che c'è "assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo" delle certificazioni verdi, "anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate alla presenza di attività sottoposte a verifica", dai ristoranti ai luoghi di eventi sportivi o spettacoli. Riguardo ai controlli viene chiesta una "apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo ad opera dei Questori". 

Cosa è obbligatorio e cosa no

Ma veniamo al nodo legato ai ristoranti. I ristoratori non devono chiedere i documenti di identità ai clienti per verificare la validità del green pass. Ma possono farlo "necessariamente nei casi di abuso o di elusione delle norme", come ad esempio in caso di "manifesta incongruenza" della certificazione verde con i dati anagrafici in essa contenuti. In ogni caso è "un vero e proprio obbligo" verificare il possesso della certificazione verde da parte di quei soggetti che intendano accedere "alle attività per le quali essa è prescritta".

I controlli

Un obbligo che incombe anzitutto sui pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, "notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. Il dpcm contempla poi altre categorie nella veste di 'controllori': il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati". Quanto ai soggetti delle strutture ricettive, la disposizione "vale anche per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso". Quindi, la certificazione verde non è richieste per i servizi erogati all'aperto, per l'asporto o il consumo al banco". 

Le due fasi

"Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata'' come ''un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati'' dice la circolare. ''La seconda fase'', viene spiegato nel testo, ''consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l'esibizione di un documento d'identità''.  ''Si tratta - precisa il Viminale - di un'ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima'', questa verifica ''non ricorre indefettibilmente'' come dimostra ''la locuzione 'a richiesta dei verificatori'''. 

Quando serve controllo identità

"La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione" si legge nella circolare del Viminale che chiarisce le modalità di verifica del cerificato verde, anche da parte degli esercenti. Inoltre "nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità".  In caso non si accerti la corrispondenza tra il certificato e l'identità del possessore, "la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente" chiarisce la circolare del Viminale. Riguardo agli eventi sportivi e agli spettacoli, nel documento viene anche precisato che, oltre ai pubblici ufficiali, saranno anche gli steward e i gestori delle strutture a poter controllare i pass.