Frontalieri, disoccupazione parziale anche per i lavoratori italiani in Svizzera

I lavoratori italiani saranno finalmente trattati alla stregua dei colleghi ticinesi in caso di crisi aziendali

Nei cantieri del Ticino

Nei cantieri del Ticino

Como, 21 giugno 2018 - I lavoratori italiani saranno finalmente trattati alla stregua dei loro colleghi svizzeri in caso di crisi aziendali che portino a riduzioni dell’orario di lavoro. Fino all’altro giorno i frontalieri non usufruivano di alcun tipo di ammortizzatore sociale, adesso la Segreteria di Stato dell’economia elvetica ha deciso di ammetterli alla disoccupazione parziale. «Potrà richiedere l’indennità di disoccupazione svizzera il lavoratore frontaliero, il cui grado di impiego è ridotto a seguito di una disdetta o di un licenziamento», spiega Sergio Aureli, responsabile del sindacato svizzero Unia.

«Il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione svizzera fintanto che continua ad essere occupato a tempo parziale, senza interruzioni, per il medesimo datore di lavoro. Anche un solo giorno di interruzione del rapporto di lavoro conduce alla negazione del diritto all’indennità di disoccupazione svizzera e la competenza per il versamento delle prestazioni di disoccupazione passa allo Stato di residenza». Se il datore di lavoro riduce il grado di impiego senza rispettare il termine di disdetta contrattuale, allora il diritto all’indennità di disoccupazione svizzera non può essere riconosciuto. «In questa evenienza, il diritto all’indennità di disoccupazione svizzera può essere riconosciuto dal primo giorno seguente la fine del termine di disdetta contrattuale – prosegue Aureli – Per accedere al trattamento i lavoratori devono avanzare richiesta agli uffici della cassa disoccupazione e all’ufficio regionale di collocamento competente. È consigliabile annunciarsi alla cassa disoccupazione Unia appena ricevuta la disdetta del contratto di lavoro o al più tardi il primo giorno a partire dal quale si rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione».

«Ci si può annunciare comunque anche dopo la riduzione del grado di impiego, ma al più tardi entro 12 mesi dalla riduzione del grado di impiego. Tra le varie condizioni da adempiere per aver diritto all’indennità di disoccupazione svizzera, vi sono quelle di aver lavorato quale salariato almeno 12 mesi complessivamente nei due anni precedenti l’annuncio alla disoccupazione e di essere disponibile ad essere collocato in un altro impiego in Svizzera». L’indennità di disoccupazione svizzera copre l’70% della perdita di salario o l’80% nel caso in cui il lavoratore abbia figli a carico.