Caso Yara, nessun complotto: Bossetti è Ignoto 1

Le motivazioni della Cassazione sull’ergastolo al muratore

Il medico legale Cristina Cattaneo nel campo di Chignolo

Il medico legale Cristina Cattaneo nel campo di Chignolo

Bergamo, 24 novembre 2018 - Massimo Bossetti prelevò Yara la sera del 26 novembre 2010, la stordì, la trasportò nel campo di Chignolo d’Isola, dove il corpo senza vita venne ritrovato tre mesi dopo il pomeriggio del 26 febbraio. In 155 pagine redatte dal giudice estensore Stefano Aprile viene motivata la sentenza con cui, lo scorso 12 ottobre, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo del muratore di Brembate di Sopra.

Vengono respinti i 21 punti del ricorso presentato dai difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini, giudicato generico, al contrario della sentenza d’appello pronunciata dalla Corte d’Assise di Brescia, «logica e solida». Il Dna. Ancora una volta il Dna di Bossetti impresso sugli indumenti della piccola vittima. «Numerose – annota la sentenza – e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulle mutandine della vittima, e quello dell’imputato». E questa evidenza ha «valore di prova piena». «La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico equivale a un soggetto ogni 3.700 miliardi di miliardi di individui». Il profilo genetico è stato confermato da ben 24 marcatori, quando le linee guida della comunità scientifica richiedono solo 15 marcatori. Di più. La sentenza afferma che il dna di Bossetti «non era presente nelle banche dati all’epoca disponibili e che sono state ampiamente e ripetutamente consultate proprio allo scopo di identificare Ignoto 1, sicché è impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti prelevati all’inizio del 2011 con il profilo dell’imputato che è stato acquisito soltanto tre anni dopo». Il dna di Bossetti non è mai transitato nei laboratori del Ris di Parma dove è stato identificato il profilo genetico di Ignoto 1. L’elemento, reso certo dall’«elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche», è la prova che inchioda l’artigiano bergamasco. Uno dei cavalli di battaglia della difesa e uno dei motivi del ricorso è l’assenza nella traccia su Yara del dna mitocondriale di Bossetti. Per la Corte il motivo di ricorso è infondato «perché muove da un presupposto (la necessaria compresenza di dna nucleare e dna mitocondriale) che risulta smentito dallo stesso consulente tecnico di parte la cui deposizione, infatti, non viene neppure citata nel ricorso».

Viene censurata dagli “ermellini” la «tesi complottistica». «È utile chiarire, visto che la difesa ha utilizzato l’argomento anche in sede extra processuale, che la genericissima ipotesi della creazione in laboratorio del dna dell’imputato, oltre ad appartenere alla schiera delle idee fantasiose prive di qualsiasi supporto scientifico e aggancio con la realtà, è manifestamente illogica. Infatti, se si volesse seguire la tesi complottistica legata anche alla necessità di dare in pasto all’opinione pubblica un responsabile, è evidente che si sarebbe creato un profilo che immediatamente poteva identificare l’autore del reato senza attendere, come invece è accaduto nel caso di specie, ben tre anni per incolpare Bossetti». La richiesta della difesa di una nuova perizia, resa impossibile dalla consumazione del materiale. Mai si sarebbe arrivati a un indagato «se le indagini si fossero dovute arrestare di fronte alla necessità di conservare i reperti per ripetere - in un ipotetico futuro contraddittorio processuale - le procedure di estrazione del dna».

Una contestazione in diritto mossa dalla difesa è che il campione salivare di Bossetti è stato prelevato con il boccaglio, con la scusa di un alcoltest, quando questi non era ancora iscritto nel registro degli indagati. Se si seguisse questo ragionamento, ribatte la Suprema Corte, «il Pubblico ministro avrebbe dovuto procedere all’iscrizione nel registro degli indagati delle migliaia di soggetti ai quali è stato prelevato un campione biologico per confrontarlo con quello di Ignoto 1 poiché ciascuno di loro poteva essere l’assassino». Accanto alla pietra miliare della condanna un corollario di indizi accusatori. La Cassazione condivide la valutazione dei giudici di merito che i tempi dell’azione sono compatibili con il rientro dell’imputato nella sua abitazione di Mapello attorno alle 20-20.15. Bossetti è un muratore: la presenza di calce sugli indumenti e sulle ferite della vittima è dovuta all’arma da taglio sporca di calce. La presenza di Bossetti, quella sera di novembre, e i ripetuti passaggi nei pressi del centro sportivo di Brembate alla guida del suo autocarro, ripreso dalle telecamere della zona. Il fatto che non sia mai stato in grado di riferire (o non abbia mai voluto) alla moglie e ai familiari cosa avesse fatto quel pomeriggio e quella sera.