Lotterie, il Tar accoglie i ricorsi di due tabaccai orobici

Se permane il divieto di pubblicizzare le vincite, i giudici discriminano su fasce orarie e installazione di automatici

Il gratta & vinci (foto repertorio)

Il gratta & vinci (foto repertorio)

 

Treviglio (Bergamo) - Niente fasce orarie, né divieto di installazione di apparecchi e distributori automatici fuori dai tabacchini per 10 e lotto e Gratta e Vinci. Il Tar di Brescia accoglie i ricorsi di due tabaccai e della Federazione nazionale tabaccai contro le deliberazioni consiliari dei Comuni di Caravaggio e Brignano Gera D’Adda, ridimensionando la portata del Regolamento per il contrasto al gioco d’azzardo patologico da gioco d’azzardo lecito, approvato dall’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale di Treviglio nel 2018. Il Regolamento prevede, in particolare, il divieto di installare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee fuori dagli esercizi pubblici, nonché la chiusura dell’attività tra le 12.30 e le 14.30 e tra le 23 e le 10.

Il Tar ammette che la regolazione degli orari possa essere uno strumento in mano ai Comuni per prevenire la ludopatia, ma "il gioco d’azzardo patologico è un fenomeno complesso, che può riguardare alcune tipologie di gioco e non altre, o alcune in misura maggiore rispetto alle altre". Da qui l’esclusione di 10 e lotto e Gratta e Vinci dalla limitazione oraria. Anche il divieto di installare distributori esterni "non è idoneo a prevenire la ludopatia".

Confermato, invece, il divieto di pubblicizzare eventuali vincite, perché "qualsiasi sollecitazione, anche indiretta, rivolta ai potenziali giocatori avrebbe un duplice effetto negativo, costituendo contemporaneamente una forma di pubblicità, ammessa invece solo in casi tassativi, e un’informazione distorta sulla probabilità di vincita".