Distanze minime dai luoghi sensibili Non valgono per le sale scommesse

Osio, i giudici del Tar accolgono il ricorso di una società che si era vista respingere la richiesta d’apertura

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Le distanze minime dai luoghi sensibili come chiese, scuole, ospedali, impianti sportivi e Case di cura, stabilite dalla legge regionale 2013 per l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, non possono essere applicate alle sale scommesse ma solo alle sale con slot machine. E’ la motivazione della sentenza, che farà sicuramente discutere, con la quale i giudici del Tribunale amministrativo regionale di Brescia hanno accolto il ricorso della società Mak srls, che nell’agosto del 2019 aveva presentato istanza di autorizzazione per aprire una sala scommesse ad Osio Sotto, richiesta che era stata respinta dalla Questura di Bergamo sulla base di quanto comunicato allora dall’amministrazione comunale: il punto dove era prevista la sala scommesse non rispettava le distanze minime, 500 metri, dai luoghi sensibili previsti dalla legge regionale del 2013 e nemmeno dai luoghi sensibili fissati dal Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia approvato dal Consiglio comunale di Osio Sotto (dopo essere stato varato dall’Ambito di Dalmine), che, alla categoria “luoghi sensibili”, aveva aggiunto anche sportelli bancari, postali o bancomat.

Entrambi i motivi, però, sono stati contestati dalla Mak e le sue contestazioni sono state ritenute valide e accolte dai giudici del Tar. "La Regione - si legge nella motivazione della sentenza - nella legge in cui impone il rispetto delle distanze minime fa riferimento solo alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito", che descrive questi apparecchi come quelli che "si attivano con l’introduzione di moneta, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a 100 euro". Le distanze minime, pertanto, non possono essere applicate alle sale scommesse, bensì solo alle sale con slot machine. Il Tar ha anche dichiarato nulla la parte del Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia di Osio in cui viene aumentato l’elenco dei luoghi sensibili, ossia sportelli bancari, postali o bancomat da cui il luogo scelto dalla società Mak per la sua sala scommesse dista appena 180 metri. Per i giudici amministrativi, il Comune avrebbe "esorbitato palesemente dalle pur ampie competenze che la legge regionale attribuisce ai Comuni". Michele Andreucci