Appalto mensa a Sesto: ennesimo ribaltone

Secondo i giudici del Tar, la società Elior "era in assoluto difetto dei requisiti di legge". Il servizio passa a Dussmann

Un appalto da 30 milioni di euro

Un appalto da 30 milioni di euro

Sesto San Giovanni (Milano), 4 novembre 2017 - L'offerta avrebbe dovuto essere esclusa, invece all’impresa è stato aggiudicato un appalto da 30 milioni di euro nonostante fosse "in assoluto difetto dei requisiti di legge". È una sentenza tombale quella del Tar Lombardia, che annulla il contratto della refezione scolastica con Elior, imponendo al Comune di affidare il servizio alla seconda classificata, cioé Dussmann. Dopo due anni di ricorsi e ben tre aziende aggiudicatrici, il tribunale amministrativo condanna a un passaggio di operatori. Elior, nella propria offerta tecnica, oltre a presentare l’esecuzione di ulteriori servizi collegati all’attività di ristorazione, aveva proposto anche una serie di lavori pubblici su edifici comunali, consistenti in opere edili e impiantistiche per un importo superiore a 600mila euro. Per queste migliorie, Elior aveva ottenuto, nell’ambito del punteggio tecnico complessivo, 5 punti. "E si tratta di un punteggio decisivo ai fini dell’aggiudicazione - sottolinea la sentenza - posto che la sua offerta e quella della seconda classificata Dussmann sono divise da poco meno di 4 punti". E qui sta il nodo. Secondo la normativa, "gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione degli organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, vale a dire le società organismi di attestazione (Soa)". Inoltre, la legge impone agli affidatari dei contratti "di eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto", pur ammettendo il subappalto.

"Appare fuori discussione che Elior ha effettivamente promesso l’esecuzione di lavori pubblici per un importo ben superiore alla soglia di legge di 150mila euro, pur essendo totalmente priva della necessaria qualificazione di legge, non essendo titolare di adeguate attestazioni Soa - scrive il giudice -. Inoltre, Elior non ha neppure effettuato una idonea dichiarazione di subappalto". Non si può distinguere fra prestazioni principali relative alla mensa e prestazioni accessorie relative ai lavori: il contratto è unico. "L’esecuzione dei lavori indicati nell’offerta costituisce oggetto di appalto stipulato con l’amministrazione, oltre che elemento essenziale dell’offerta tecnica di Elior. La stazione appaltante ha, infatti, accettato integralmente la proposta". Pesanti le responsabilità della commissione giudicatrice della gara, bandita dalla precedente giunta. "È innegabile che, al momento in cui l’amministrazione ha accettato fra le proposte migliorative l’esecuzione di rilevanti lavori pubblici, era onere dell’amministrazione stessa applicare le inderogabili norme sulla qualificazione nell’esecuzione dei lavori". Altrimenti, dice il Tar, "si finirebbe per eludere sostanzialmente la disciplina, consentendo l’esecuzione di lavori assegnati fiduciariamente dall’appaltatore a terzi, al di fuori dei controlli che la legge assegna alla stazione appaltante".