Garlasco, 17 giugno 2011 - La sentenza di non luogo a procedere pronunciata il 10 giugno dello scorso anno dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Vigevano, Stefano Vitelli, nei confronti dell’imputazione di divulgazione di tre filmati di contenuto pedopornografico con protagonisti dei minorenni da parte di Alberto Stasi, è ora definitiva. La Corte di Cassazione ha infatti respinto nei giorni scorsi il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Vigevano.

La ragione sarebbe da addebitare ad un ritardo nel deposito della richiesta, estesa materialmente dai sostituti Rosa Muscio e Claudio Michelucci, ormai entrambi trasferiti altrove, ma firmata e depositata dal procuratore capo Alfonso Lauro. I giudici della Suprema Corte non sono nemmeno entrati nel merito, rilevando soltanto che l’appello era stato depositato oltre il termine, che è perentorio, di 15 giorni. Così il 27enne di Garlasco, già assolto per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nel centro lomellino il 13 agosto di quattro anni fa, vede la sentenza di proscioglimento parziale diventare definitiva.

Stasi, nel procedimento specifico, era accusato di aver divulgato filmati dal contenuto pedopornografico. Il biondino di Garlasco era stato anche assolto per la detenzione di 13 immagini, parte della sentenza questa che non era stata impugnata. Proseguirà invece il processo per quello che riguarda la detenzione di 9 filmati, di 5 recuperati dalla memoria del suo personal computer e 4 da quella di un disco rigido esterno. Sulla sentenza di non luogo a procedere la Procura della Repubblica, che nelle indagini condotte nella torrida estate di quattro anni fa non si era particolarmente distinta, aveva deciso di opporre appello.

Le motivazioni di quella sentenza erano state depositate il 6 luglio dello scorso anno, vale a dire entro i 30 giorni previsti dalla legge. La procedura prevede che il termine per depositare il ricorso decorra dal trentesimo giorno a partire dall’ultimo utile per la presentazione delle motivazioni. Aspetti assolutamente tecnici e, nel caso specifico anche inutili, perché il documento con il quale la Procura chiedeva di riesaminare il caso è stato depositato il 15 settembre, fuori tempo massimo anche a voler contare i 45 giorni di interruzione feriale dei termini. Il collegio difensivo di Alberto Stasi aveva presentato una eccezione preliminare proprio sulla tempistica del ricorso, richiamando una sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione, del giugno di nove anni fa, che ribadisce senza dubbi il termine massimo di 15 giorni per le impugnazioni.