Ucciso dalla strada in pessimo stato: il Comune paga. Dieci anni dopo

Definitiva la sentenza che condanna il Comune di Nova Milanese al risarcimento di 800 mila euro ai familiari di Davide Marotta, 14enne scivolato dallo scooter e morto travolto da un furgone

Il luogo dell’incidente, nel riquadro Davide Marotta

Il luogo dell’incidente, nel riquadro Davide Marotta

Nova Milanese (Monza e Brianza), 25 marzo 2017 - Dopo dieci anni diventa definitiva la sentenza che condanna il Comune di Nova Milanese al risarcimento di 800 mila euro ai familiari di un ragazzo di 14 anni, Davide Marotta, scivolato dallo scooter e morto travolto da un furgone. Il 4 agosto del 2006 il giovane residente a Nova Milanese, una promessa del calcio giovanile, all’epoca appena acquistato dalle giovanili della Pro Sesto Calcio dove giocava come difensore centrale (ora un torneo porta il suo nome), morì sotto gli occhi dei suoi amici sulla provinciale che collega Varedo a Monza. Improvvisamente il ragazzo cadde dallo scooter e venne travolto da un furgone che viaggiava nell’opposto senso di marcia. Inutili i soccorsi. Il 14enne morì per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Sull’incidente mortale la Procura di Monza aprì un’inchiesta, indagando con l’accusa di omicidio colposo il conducente del furgone. Ma il fascicolo fu archiviato perché non era emersa alcuna responsabilità a carico del camionista, che si era trovato davanti il ragazzo e non aveva potuto evitare di travolgerlo. I genitori e la sorella di Davide, rappresentati dall’avvocato Antonio Caminiti, avevano deciso di trascinare davanti al Tribunale civile di Monza il Comune di Nova Milanese per ottenere un risarcimento dei danni, sostenendo che era stata la ghiaia pericolosa presente sulla strada a fare perdere a loro figlio il controllo del ciclomotore. Il Comune imputava invece l’incidente alla guida spericolata del ragazzino e aveva chiamato in causa la Provincia sostenendo che ad essa spettava la manutenzione della strada. Il Tribunale civile di Monza nel 2013 aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni motivando che «la concreta situazione del tratto stradale sul quale il minore è caduto integrava, per l’utente, una situazione di pericolo occulto caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità di esso», anche per l’assenza di appositi cartelli per segnalare il fondo stradale sdrucciolevole e pericoloso. Il Comune aveva fatto ricorso alla Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la sentenza monzese. Infine la Corte di Cassazione, a distanza di dieci anni dalla tragedia, ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi del ricorso. «Con questa sentenza definitiva - spiega l’avvocato Caminiti - la famiglia di Davide può finalmente archiviare l’ingiusta supposizione che il ragazzo non si fosse comportato in modo prudente alla guida».