Troppe assenza per malattia, licenziato dall'Atm: reintegrato dai giudici

La Cassazione ha accolto il ricorso di un autista del trasporto pubblico dell'Azienda trasporti di Milano contro il licenziamento "per giustificato motivo" inflittogli dal datore di lavoro per scarso rendimento

Un tram Atm

Un tram Atm

Milano, 30 novembre 2015 - Assente dal lavoro per malattia: i giorni non devono essere calcolati tra i 'parametri'- come l'imperizia, l'incapacità, la negligenza - per valutare il rendimento di un lavoratore dipendente. A dirlo è la Cassazione  che ha accolto il ricorso di un autista del trasporto pubblico dell'Azienda trasporti di Milano contro il licenziamento "per giustificato motivo" inflittogli dal datore di lavoro per scarso rendimento.

Tra gli 'addebita' contestati a I.C., tra i quali una vecchio richiamo disciplinare al quale non era stato dato alcun seguito, l'Atm gli aveva rimproverato anche 52 giorni di assenza per malattia totalizzati in quattro anni. In proposito, la Suprema Corte ha avuto molto da obiettare: innanzitutto, hanno osservato gli 'ermellini', non si può fare confusione perchè "mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia". Poichè il licenziamento in questione - sottolinea l'alta Corte - "è stato intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il recesso in oggetto si rivela ingiustificato".

"Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia - rileva il verdetto 16472 della Sezione lavoro della Cassazione - il datore non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva". In difetto di previsioni contrattuali, il giudice - specifica la Cassazione - valuterà la portata delle assenze per motivi di salute in base a "criteri di equità". Così è stata annullata con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, il 25 luglio 2012, aveva convalidato il licenziamento di . C. al quale anche il Tribunale del capoluogo lombardo, con pronuncia del 2010, aveva rigettato il ricorso contro la perdita del posto di lavoro. Adesso i magistrati dell'appello bis dovranno rivedere la loro decisione.

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