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La Cassazione annulla l'assoluzione del prete
"Doveva denunciare abusi"

Renzo Cavallini, ex rettore della comunità di accoglienza 'Casa del Giovane la Madonnina', era accusato di concorso in violenza sessuale aggravata, risalente al 2003

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Tribunale( foto Ansa)
Tribunale( foto Ansa)

Milano, 6 settembre 2010 - «Non si può e non si deve ignorare che dall’intero processo emerge chiara la totale inerzia dell’imputato Cavallini a qualsiasi livello (anche il più modesto intervento verbale censorio)». Lo scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui hanno annullato l’assoluzione in appello di monsignor Renzo Cavallini, ex rettore della comunità di accoglienza per ragazzi Casa del Giovane ‘la Madonninà di Milano; Cavallini era accusato di concorso in violenza sessuale aggravata per non aver impedito all’operatore laico Massimiliano Azzolini di abusare sessualmente di un 17enne e un 18enne ospiti del centro di via Falk nel 2003.

 

In primo grado, con rito abbreviato, Azzolini era stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione non solo per violenza sessuale, ma anche per violenza privata perchè in qualità di responsabile del Convitto lavoratori (il reparto degli ospiti maggiorenni) nella comunità, nell’ottobre 2004, aveva aizzato contro un giovane straniero «un cane da guardia che rispondeva solo ai suoi comandi e lo aveva costretto a fare la doccia nudo davanti a lui alle quattro del mattino». A Cavallini, invece, erano stati inflitti 4 anni per concorso, non avendo impedito o denunciato i presunti abusi che gli erano stati segnalati, nonostante ne avesse l’obbligo giuridico.

Tuttavia in appello, pur confermando la condanna dell’educatore, i giudici avevano assolto il monsignore sulla base della «non sostenibilità dell’esistenza dell’elemento psichico» perché «non era consapevole che la sua inerzia avrebbe messo a rischio l’incolumità degli ospiti del centro nonostante le segnalazioni ricevute».

Tesi bocciata dai colleghi della Cassazione, i quali sottolineano il «ruolo di autorità e di responsabilità» di un rettore e ribadiscono che «già di fronte alla prima e anche più modesta segnalazione, deve scattare la responsabilità del preposto che deve intervenire, chiarire e adottare i provvedimenti più opportuni del caso per prevenire il rischio di ripetersi di episodi del genere (e ciò ancor prima che si valichi la soglia del penalmente rilevante»). Di qui l’annullamento della sentenza di assoluzione con rinvio degli atti a una diversa sezione della corte d’appello del capoluogo lombardo perchè celebri un nuovo processo.

Fonte Agi

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